domenica 22 giugno 2014

Pontinia Impianti per la produzione di energia elettrica da realizzarsi in zona agricola, utilizzanti biomasse di origine agricola: criteri, indirizzi e determinazioni.


Premesso:
Che con Decreto del Ministero dello sviluppo economico D.M. 10-9-2010 sono state approvat- e
le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
- Che fra gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili
sono ricompresi impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas;
- Che la normativa regionale vigente (Nome sul governo del territorio LR 38/1999 e successive
modificazioni) prevede, per la edificazione in zone classificate come agricole negli strumenti
urbanistici, che rientrano negli annessi agricoli i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi
meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle
e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i
servizi per il riparo diurno degli addetti nonché gli impianti di produzione elettrica alimentati
da biomasse di origine agricola.
- Che la citata LR 38/99 prevede, all’art. 55, che gli annessi agricoli possono essere realizzati fino
ad un massimo di 20 metri quadri per ogni 5mila metri quadri di terreno ed un’altezza massima
di 3,20 metri lineari calcolata alla gronda. Tali manufatti devono essere realizzati con copertura
a tetto. Sempre la citata normativa regionale, all’art. 57, indica che per le zone agricole, gli
imprenditori agricoli, così come definiti all’articolo 2135 del codice civile, singoli o associati,
possono presentare al comune un piano di utilizzazione aziendale (PUA) che, previa indicazione
dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzi la necessità di derogare alle
prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli di cui all’articolo
55.
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile: È imprenditore agricolo chi esercita una
delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le
attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo
stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le
acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal
medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente
dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla
fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda
normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla
legge.
Ritenuto, con riferimento a Piani di Utilizzazione Aziendale presentati ai fini di una eventuale
deroga alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli di cui
all’articolo 55 della LR 38/99 per la realizzazione di impianti di produzione elettrica alimentati da
biomasse di origine agricola, di dover indicare i criteri e gli indirizzi cui attenersi nella espressione
dei pareri previsti dall’art. 57, comma 2, della citata LR 38/99 e nella valutazione da parte
dell’organo comunale preposto all’accoglimento o meno della richiesta di deroga (Consiglio
Comunale).
Richiamato l’art. 57, comma 2, della LR 38/99 il quale stabilisce che la commissione preposta alla
espressione del preventivo parere sui Piani di Utilizzazione Aziendale, provveda in particolare ad
eseguire: a) la verifica dei presupposti agronomici e/o forestali; b) la verifica degli aspetti
paesistico-ambientali ed idrogeologici; c) la verifica di coerenza e di compatibilità con i piani
sovraordinati generali e di settore.
Evidenziato che, al fine di evitare valutazioni di carattere discrezionale, è opportuno prevedere, in
analogia ed in aderenza con la sopra richiamata normativa nazionale e regionale, che la eventuale
richiesta di deroga per la edificazione in zona agricola di impianti di produzione elettrica alimentati
da biomasse di origine agricola, possa essere presa in considerazione e valutata solo nei casi in cui
ricorrano le condizioni di cui all’art. 2135 del Codice Civile, e cioè solo nel caso in cui l’istanza sia
riferita alla suddetta attività di produzione di energia elettrica mediante la utilizzazione di prodotti
(biomasse di origine agricola) ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali;
Richiamata anche la normativa tributaria ed in particolare l’art. 1, comma 369 della Legge
296/2006 la quale anche prevede che, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di
accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali
e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti
prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti
prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse
ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito
agrario".
Visto il DPR 380/2001 e successive modificazioni;
Vista la Legge Regionale 38/1999 e successive modificazioni;
DELIBERA
Di approvare il seguente dispositivo che sarà sottoposto alla attenzione ed alle valutazion1. i
del Consiglio Comunale:
di stabilire, in analogia ed in aderenza alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di
imprenditoria agricola e di edificazione in zona agricola, i seguenti criteri cui uniformarsi nella
espressione del parere di cui all’art. 57 della LR 38/99 da parte della Commissione allo scopo
istituita per l’esame dei Piani di Utilizzazione Agricola presentati al fine di poter ottenere una
deroga (Permesso di Costruire in deroga) rispetto alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle
dimensioni degli annessi agricoli di cui all’articolo 55 della medesima LR 38/99, relativamente gli
impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse di origine agricola. Gli stessi criteri,
saranno inoltre, presi a riferimento nelle valutazioni che sarà chiamato a formulare l’organo
comunale preposto all’accoglimento o meno della richiesta di deroga (Consiglio Comunale):
- Le istanze presentate per le zone agricole, da imprenditori agricoli, così come definiti
all’articolo 2135 del codice civile, singoli o associati, istanze finalizzate all’ottenimento di
deroghe (Permessi di Costruire in deroga o altro titolo previsto dalla normativa vigente che
abiliti alla costruzione) alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli
annessi agricoli di cui all’articolo 55 della LR 38/99, per la realizzazione di impianti di
produzione elettrica alimentati da biomasse di origine agricola, potranno essere prese in
considerazione e valutate solo nel caso in cui dette biomasse derivano prevalentemente (e cioè
per oltre il 50% in termini di peso della biomassa stessa) dalla coltivazione del fondo o del
bosco o dall’allevamento di animali;
La Commissione istituita ai sensi dell’art. 57 della LR 38/99, nell’esaminare i Piani - di
Utilizzazione Aziendale che correderanno le predette istanze, e nella verifica: a) dei
presupposti agronomici e/o forestali; b) degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici; c)
di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore, dovrà altresì
accertare che le biomasse di origine agricola di cui al punto che precede, derivino
prevalentemente (e cioè per oltre il 50% in termini di peso della biomassa stessa) dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;
- l’organo comunale preposto all’accoglimento o meno della richiesta di deroga (Consiglio
Comunale), ferme restando le proprie imprescindibili facoltà e ferme restando le valutazioni,
anche discrezionali, che gli competono, non potrà prendere in considerazione le istanze di
deroga sopra richiamate che non siano riferite ad iniziative per la realizzazione di impianti di
produzione elettrica alimentati da biomasse di origine agricola, per le quali dette biomasse non
derivino prevalentemente (e cioè per oltre il 50% in termini di peso della biomassa stessa) dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;
2.Di stabilire che quanto contenuto ed indicato nel testo di cui al precedente punto 1. sia
comunque atto di indirizzo immediatamente esecutivo ed efficace nella disamina e nella
istruttoria e nella formulazione di preventivi pareri per le pratiche e le iniziative relative a
Impianti per la produzione di energia elettrica da realizzarsi in zona agricola, utilizzanti
biomasse di origine agricola
Immediatamente esecutiva.


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