venerdì 3 gennaio 2014

in difesa del popolo inquinato, del territorio devastato: 5 Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

per difendersi dagli impianti e progetti incompatibili, inquinanti e devastanti ci possono essere varie procedure principali. Tra queste la VIA (la valutazione di impatto ambientale), l'AIA (l'autorizzazione integrata ambientale), la VAS, l'autorizzazione unica, la PAS. Ecco oggi la PAS Procedura Abilitativa Semplificata


Dlgs n. 28/2011, Procedura abilitativa semplificata al posto di DIA e SCIA
(Filippo Franchetto)

Tra le più importanti novità introdotte dal Dlgs rinnovabili, va segnalata l’introduzione della PAS (Procedura abilitativa semplificata) al posto della DIA e della SCIA.
L’articolo 6 del decreto prevede esplicitamente che nelle Linee guida nazionali per l’autorizzazione (Dm 10 settembre 2010), tutti i riferimenti alla DIA vadano sostituiti, dall'entrata in vigore del decreto, con la nuova Procedura abilitativa semplificata.
La PAS mantiene alcuni dei principi di base che regolavano la DIA, come ad esempio il meccanismo del silenzio-assenso e la necessità di allegare unarelazione di progettista abilitato. La PAS introduce  però importanti novità rispetto alla disciplina previgente: particolarmente rilevante il fatto che ora le amministrazioni comunali sono tenute a rendere tempestivamente e/o acquisire d’ufficio gli “atti di assenso” eventualmente obbligatori (per vincoli ambientali, paesaggistici, storico-artistici, ecc.), in tutti i casi in cui questi non siano allegati alla dichiarazione.
Inoltre, al comma 9 dell’articolo 6, il Dlgs prevede che le Regioni (e le Province autonome) possano estendere la Procedura abilitativa semplificata agli impianti di potenza elettrica nominale fino a 1 MW elettrico.  In ogni caso, in assenza di specifiche disposizioni regionali, le soglie di riferimento al di sotto delle quali è sufficiente la PAS rimangono quelle della tabella A allegata al Dlgs 387/2003 e riprese dalle Linee guida nazionali.
Ma forse l’aspetto davvero innovativo della PAS è che finalmente la disciplina dell’autorizzazione per la realizzazione di piccoli impianti a fonti rinnovabili viene slegata dal campo dell’edilizia (Dpr 380/2001, Testo unico edilizia), al quale fino a ieri era stata “assimilata”.
Invece la Comunicazione di inizio lavori al Comune, sufficiente in alcuni casi invece della PAS, non viene in alcun modo modificata dal Dlgs 28/2011 e continua quindi a mantenere l’assimilazione agli interventi di “attività edilizia libera”, così come regolati dal Testo unico edilizia. 
La PAS è vigente fin dall’entrata in vigore del Dlgs (29 marzo 2011), anche se il pieno recepimento della nuova disciplina da parte dei Comuni avverrà probabilmente solo nella prossime settimane o mesi.
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Autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili


Autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili

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La Direttiva europea 2009/28/CE, al fine di favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ha richiesto agli Stati Membri di far sì che le procedure autorizzative siano proporzionate e necessarie, nonché semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato. La recente approvazione delle Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del Decreto Legislativo 28/2011 di recepimento della Direttiva europea 28, nel rispondere a tale intento, ha ridefinito l'intero quadro delle autorizzazioni per gli impianti a fonti rinnovabili in Italia.
Le Linee Guida approvate con il D.M. 10 settembre 2010, pur nel rispetto delle autonomie e delle competenze delle amministrazioni locali, sono state emanate allo scopo di armonizzare gli iter procedurali regionali per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER).

Il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011 ha introdotto misure di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, sia per la produzione di energia elettrica che per la produzione di energia termica.
Gli iter procedurali previsti dalla normativa vigente per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sono tre:


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