domenica 9 giugno 2013

la legge rifiuti zero a favore di impianti dannosi a biomasse e a biogas?

Disegno di legge d’iniziativa popolare, a norma dell’articolo 71, comma 2, della Costituzione, e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352 “Legge Rifiuti Zero: per una vera società sostenibile” Relazione illustrativa della proposta di iniziativa popolare Legge Rifiuti Zero Descrizione dell'articolato della proposta di legge popolare L'articolo 14, “Semplificazione delle procedure per l'impiantistica del riciclo”, prevede procedure di autorizzazione semplificate per l’impiantistica legata al riuso, al riciclaggio e al compostaggio, come previsto dall'art. 214 del D. lgs 152/2005 e s.mi, e l'adozione da parte di Regioni e Province di un iter amministrativo accelerato. Si individuano le tipologie di impianti che potranno godere di questo regime speciale, tra cui i digestori anaerobici alimentati a FORSU di capacità limitata. Introduce per tutti i digestori anaerobici una nuova disposizione per cui sono privilegiati gli impianti che prevedono la re-immissione in rete del bio-metano da biogas prodotto, con espresso divieto di combustione del bio-metano e del biogas per la produzione di energia elettrica, se non per quanto strettamente connesso alle necessità di auto alimentazione interna e con obbligo di trattamento del digestato in impianti di compostaggio aerobico. Si prevede inoltre la possibilità che tale bio-metano da biogas possa essere in alternativa anche commercializzato quale carburante per autotrazione, sull’esempio di quanto già avviene in diversi stati dell’Unione Europea. ARTICOLATO Art. 14 Semplificazione delle procedure per l’impiantistica del riciclo 1. In attuazione del principio generale della gerarchia di trattamento, per la realizzazione di impianti di trattamento per il riciclaggio e per il recupero sia di frazioni secche sia umide, sono privilegiate le procedure di autorizzazione accelerate e, ove previsto, semplificate ai sensi dell’articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le regioni, comprese quelle a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, adottano un iter amministrativo che, lasciando fermi i termini più brevi vigenti, imponga la conclusione del procedimento e il rilascio del titolo autorizzativo a cura dell’amministrazione competente entro e non oltre dodici mesi dalla data del deposito del progetto definitivo da parte del soggetto richiedente. 2. Gli impianti che godono del descritto regime speciale provvedono esclusivamente al trattamento per il recupero di materia e sono identificati nel modo seguente: a) impianti per la selezione dei rifiuti urbani indifferenziati dedicati alla massimizzazione del recupero di materia al fine del riciclaggio ovvero provvisti di linea di presso-estrusione delle plastiche e di produzione di materia prima secondaria, con esclusione di quelli destinati alla produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) o di combustibili solidi secondari (CSS); b) impianti di compostaggio aerobico, compresi i cosiddetti impianti di compostaggio aerobico elettromeccanici, e impianti di digestione anaerobica con successivo compostaggio aerobico alimentati con la frazione organica rifiuti solidi urbani (FORSU), con capacità di trattamento inferiore a 36.000 tonnellate annue e con potenza elettrica inferiore a un megawatt; c) impianti di selezione e di riciclo di frazioni secche differenziate, con eventuale linea di presso-estrusione delle plastiche e di produzione di materia prima secondaria con capacità di trattamento inferiore a 36.000 tonnellate annue; d) centri per il riuso e centri di raccolta di cui all’articolo 24. 3. L’attività degli impianti di digestione anaerobica, tra cui quelli previsti dal comma 2, lettera b), è autorizzata alla produzione di biogas con espressa finalizzazione alla trasformazione della totalità del biogas in bio-metano, tramite trattamenti di purificazione e di adeguamento alle caratteristiche richieste dai gestori della rete, privilegiando l’immissione nella rete pubblica di distribuzione, fatta salva la quota di bio-metano da biogas impiegato negli impianti di bassa potenza termica ed elettrica per il fabbisogno energetico necessario al funzionamento degli impianti stessi e l’obbligo del trattamento della frazione residua del digestato in impianti di compostaggio aerobico per la produzione di compost di qualità. È altresì previsto l’uso del bio-metano da biogas come carburante per autotrazione da commercializzare nelle reti autorizzate, specialmente in caso di assenza di rete pubblica di distribuzione del gas. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato il ricorso alla combustione del biogas non purificato e prodotto con il descritto processo tecnologico, e tale divieto di combustione del biogas è esteso a tutti i nuovi impianti di digestione anaerobica con successivo trattamento aerobico di qualsiasi dimensione e alimentati sia da FORSU e sia da scarti agricoli che producono compostato idoneo all’impiego in agricoltura e nel giardinaggio, nonché agli impianti a biomasse derivate da altre frazioni organiche provenienti da rifiuti in generale. 4. Gli impianti che hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle attività con procedura semplificata non possono nel tempo essere autorizzati a trattare materiali in ingresso diversi da quelli originariamente previsti. Entro e non oltre il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare emana un apposito decreto con cui vengono definite le procedure amministrative e stabilite le caratteristiche tecnologiche e costruttive degli impianti, in ordine alle operazioni di immissione in rete e commercializzazione del bio-metano da biogas di cui all’art. 20 e 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

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