mercoledì 15 maggio 2013

Veneto, aree non idonee per impianti a biomassa e biogas. Modificato il Piano territoriale

GIOVEDÌ 09 MAGGIO 2013 08:54 Gli impianti devono essere compatibili con gli atti di pianificazione territoriale. Adottata la variante al Piano territoriale di coordinamento A larghissima maggioranza (40 si e 3 astenuti), il Consiglio regionale del Veneto ha approvato nei giorni scorsi il provvedimento che individua le aree e i siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentata a biomasse, da biogas e per la produzione di biometano. Proposto dalla Giunta regionale, il provvedimento intende perseguire un duplice ordine di finalità: non rallentare, come ribadito nelle Linee guida, la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, "offrendo agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento ed orientamento per la localizzazione degli impianti stessi", perseguendo nel contempo gli obiettivi di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale prefissi per determinate aree di pregio presenti nel territorio regionale. I siti e le aree interdette Sono interdetti alla realizzazione degli impianti i siti inseriti nella lista mondiale dell'Unesco (Venezia e la sua Laguna, limitatamente all'ambito definito dal perimetro "Sito Unesco"; L'Orto Botanico di Padova; La città di Vicenza e le ville di Palladio del Veneto; La città di Verona; Le Dolomiti, limitatamente agli ambiti definiti "Core area"; I Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino); aree e beni di notevole interesse culturale; aree e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico di aree tutelate per legge; zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata identifica i luoghi in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica. Per quanto riguarda l'ambiente sono interdette le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar; le Important Birds Areas (IBA); aree incluse nella Rete Natura 2000; aree naturali protette a diversi livelli (nazionale, regionale e locale) istituite ai sensi della legge n. 349/91 e inserite nell'elenco delle aree naturali protette; aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità; aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrale dai Piano di Assetto idrogeologico (PAI); geositi; aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate a consumo umano. Infine per il settore agricolo le aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, produzioni tradizionali); aree agricole di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico -culturale. Per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia nelle "aree ad elevata utilizzazione agricola" e nelle "aree agropolitane in pianura" del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, viene interdetta la realizzazione di impianti di biogas alimentati per più del 30% da "biomasse vegetali dedicate" (mais, altri cereali, ecc.). Nelle medesime aree viene inoltre vietata la realizzazione di impianti di combustione con potenza superiore ad 1 MWt. Nessun limite in tali ambiti territoriali viene, invece, posto agli impianti di biogas che utilizzano reflui zootecnici o scarti dell'industria agroalimentare, nonché agli impianti di combustione di potenza inferiore al Megawatt termico. Gli impianti devono essere compatibili con gli atti di pianificazione territoriale Il provvedimento varato dal Consiglio regionale ribadisce inoltre che in tutto il territorio regionale gli impianti per la produzione dì energia alimentati da biomasse, da biogas e per la produzione di biometano, possono essere realizzati subordinatamente alla compatibilità degli stessi con gli atti di pianificazione territoriale vigente, nonché con gli strumenti di tutela e dì gestione previsti dalle specifiche normative di settore. Adottata la variante al Piano territoriale di coordinamento Ricordiamo, infine, che sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 39 del 3 maggio 2013 è stata pubblicata la variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) per l'attribuzione della valenza paesaggistica (leggi qui), adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013. In base a quanto stabilito al comma 5, dell'art. 25 della Legge regionale n. 11 del 2004, entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avvenuto deposito, gli enti locali, le comunità montane, le autonomie funzionali, le organizzazioni e le associazioni economiche e sociali, nonché chiunque ne abbia interesse, possono presentare alla Giunta regionale osservazioni e proposte. http://www.casaeclima.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15212:veneto-aree-non-idonee-per-impianti-a-biomassa-e-biogas-modificato-il-piano-territoriale&catid=1:latest-news&Itemid=50

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