domenica 19 maggio 2013

Sabaudia è cambiato il regolamento edilizio ecco i cambiamenti più significativi


Sabaudia cambia il regolamento edilizio
Cancellato (art. 2 contenuti del regolamento edilizio pag. 12)  Sono definiti obbligatori quei requisiti per la sicurezza, l’igiene ambientale, la fruibilità, l’accessibilità, la protezione dal rumore, il risparmio energetico, la resistenza e la durevolezza degli edifici e delle loro pertinenze.
Cancellato il limite (pag. 14 art. 6 definizione di superficie)
Le tettoie di fabbricati con più di due piani fuori terra devono essere realizzate esclusivamente
sulle aree di copertura dei garage sottostanti, se presenti;
aggiunto come superficie accessoria (pag. 15 art. 6) tettoie per attività industriali o artigianali nella misura massima complessiva pari al 50% della s.u.
pag. 19 ambienti destinati a garage dovranno essere privi di impianto termico di riscaldamento
pag. 24 art. 15 deroghe alla disciplina delle distanze per le vasche di accumulo per impianti antincendio (non è che con l’esempio di Bruno Vespa sorgeranno piscine che in teoria sono vasche antincendio dentro i giardini delle ville?);
pag. 28 art. definizione degli interventi edilizi viene introdotto “gli interventi su immobili ric adenti all’interno di aree soggette a vincoli disciplinati dalla legge sono subordinati all’ottenimento del relativo nulla osta”.
Art. 21 (pag. 29) tra gli interventi di manutenzione ordinaria  (pag. 29) viene eliminato “riparazione o rinnovo degli impianti di serre”. Pag. 23 viene mantenuta tra le opere di manutenzione straordinaria la “riparazione o rifacimento di tompagni”…  
Pag. 36 modificata la definizione di ampliamento che prima comprendeva incremento della superficie utile e non residenziale che attualmente invece non rientrano nell’ampliamento.
Nell’art. 30 documentazione ed elaborati tecnici (pag. 40) viene inserito “nel caso di interventi da realizzarsi in zone non dotate di impianto fognario comunale, dovrà essere allegata alla richiesta del permesso a costruire, la richiesta di scarico delle acque nere nella tipologia prevista dalle norme di legge da presentare al competente ufficio ambiente”
Nell’art. 36 (funzionamento della conferenza di settore e della conferenza di settore integrata) che esprime il parere sugli interventi pubblici e privati soggetti al permesso a costruire e relative varianti viene tolto l’obbligo che per le validità delle sedute medesime sia necessaria la presenza di tutti i componenti. Viene tolta la facoltà che la CS o CSI (le conferenze di cui sopra) possano chiedere chiarimenti o effettuare sopralluoghi per esprimere i pareri. Viene eliminato la pubblicità del parere di CS e CSI che prima dovevano essere affisse nell’albo pretorio.  Vengono eliminate l’opportunità di invitare esperti esterni alle commissioni  e che ci sia l’obbligo dell’istruttoria preliminare per esprimere pareri.
Nell’art. 37 a (attività edilizia libera) si specifica che queste attività possono essere svolte a condizione che siano rispettate le norme antisismiche, sicurezza, antincendio, igienico – sanitarie, efficienza energetica, codice dei beni culturali e paesaggio che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo. Viene esclusa l’attività di ricerca idrocarburi. Vengono invece comprese tra le attività edilizie libere i movimenti di terra per l’attività agricola, compresi impianti idraulici agrari. Le serre mobili stagionali, non in muratura per attività agricole. Esclusi dall’attività edilizia libera i giochi per bambini, gli ombrelloni. Rimane compresa la realizzazione di tettoie in legno a servizio delle residenze di superficie non superiore a mq 12. Si specifica l’obbligo ri richiedere l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi su immobili soggetti a tale vincolo. 
Viene introdotto l’articolo 27b attività edilizia libera previa comunicazione anche per via telematica dell’inizio dei lavori. In assenza della comunicazione i lavori soggetti alla sanzione di 258 €.
Nell’articolo 39 denuncia di inizio attività c’è l’errore della duplicazione delle lettere a).
Nell’articolo 42 decadenza e annullamento del permesso a costruire viene tolto il punto c) del comma 1 per mancato ritiro del Permesso entro 180 giorni dal rilascio dello stesso.
Nell’art. 43 varianti viene disciplinata la variante in corso d’opera con la DIA.
Nell’art. 45 certificato di destinazione urbanistica viene tolto l’obbligo di richiesta prima della richiesta di permesso a costruire e ristrutturazione.
Art. 46 domanda di permesso a costruire viene escluso per le opere soggette a SCIA e a CIL, la demolizione di opere abusive ordinate dal comune. Tra i presupposti per il rilascio del permesso a costruire viene inserito l’obbligo di ottemperare alle disposizioni di legge in materia urbanistica, edilizia, ambientale, bio edilizia e contenimento consumo energetico, nonché art. 4 e 5 della LR n. 46/2008. Nella documentazione per gli aspetti ambientali viene inserita l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue. Viene disciplinato lo sportello unico per l’edilizia.
Art. 60 la vigilanza e la responsabilità passa dal responsabile dell’ufficio tecnico al responsabile del settore urbanistica e assetto del territorio
Abrogato art. 64 scheda tecnica costruttiva
Art. 67 semplificazione di controlli e verifiche delle domande di agibilità.
Art. 68 gli immobili oggetto di permesso a costruire in sanatoria dovranno richiedere l’agibilità entro 60 giorni dal rilascio dello stesso permesso a costruire
Art. 74 attività diverse dalla residenza viene disciplinata la realizzazione delle scale a chiocciola. Art. 77 valori formali viene imposto l’obbligo delle coperture piane anche per una fascia di 150 metri dai borghi, dal centro storico e dalla fascia dunale. Si impone l’obbligo di limitare l’impatto visivo delle antenne televisive e paraboliche.
Art. 88 piscine private e campi da tennis l’approvvigionamento idrico dovrà avvenire con acque aventi caratteristiche igienico sanitarie conformi alla normative vigente e si dovrà installare un contatore nel caso sia alimentato da pozzi.
Art. 93 salvaguardia e formazione del verde viene ridotta la distanza dai confini di alberi di media dimensione da m 3,50 a m 2,50, alberi di alto fusto da m 5 a m 4.
Nell’allegato A regolamento per le zone agricole viene modificata la realizzazione delle serre non fisse con le comunicazioni previste dalla normativa in materia.
Negli interventi residenziali i locali seminterrati per gli edifici non utilizzati ai fini agricoli verranno computati al 60% delle superficie. Per le coperture viene sostituito il manto di coppi alla romana con le tegole in cotto. Gli infissi prima potevano essere in legno o lega metallica colore antracite, testa di moro o antracite adesso possono essere in legno o pvc con finitura legno, colore antracite, testa di moro o antracite.
Nell’art. 4 disciplina delle serre agricole viene imposto l’obbligo per le serre la cui superficie sia superiore a 5.000 mq di convogliare le acque piovane in vasche di raccolta (della dimensione minima del 7% della superficie, altezza circa 2 m, le vasche dovranno essere messe in sicurezza) a dispersione o per loro riutilizzo oppure inviate nel canale.
Nell’allegato B regolamento per la realizzazione di strutture temporanee. Art. 2 tali manufatti diventano soggetti a CIL o DIA.  Devono acquisire il relativo nulla osta in caso di presenza di vincoli.

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