venerdì 15 marzo 2013

Pontinia statuto comunale commissioni consiliari

Art. 27 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 1. Compito delle Commissioni Consiliari è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio. Sono nominate all’inizio di ogni mandato. 2. Le Commissioni Consiliari sono composte da 5 (cinque) membri, 3 (tre) di maggioranza e 2 (due) di minoranza. 3. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento. 4. Qualora un Consigliere Comunale abbia deciso di abbandonare il gruppo di appartenenza viene considerato dimissionario dalla/e Commissione consiliare di appartenenza, e si provvederà alla sua sostituzione immediata, dando comunicazione al Capogruppo consiliare della lista elettorale ove il Consigliere si è presentato, anche da indipendente. 5. Nell’esercizio delle loro competenze e funzioni, la Giunta Comunale, gli Uffici comunali, le Aziende e le Istituzioni del Comune, sono tenute a fornire informazioni, documenti e copie di atti idonei all’uopo. 6. Alle sedute intervengono, ove richiesti e senza diritto di voto, i componenti della Giunta Comunale, il Revisore dei Conti, tecnici e consulenti incaricati. http://www.comuniecitta.it/risorse/statuti/pontinia.pdf

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