venerdì 15 marzo 2013

Pontinia statuto composizione gruppi consiliari

Art. 23 - GRUPPI CONSILIARI 1. Appartengono allo stesso gruppo consiliare i componenti eletti nella stessa lista; 2. Un solo Consigliere può anche comporre un gruppo, purché unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio. 3. I Consiglieri che dichiarano di non voler più appartenere al proprio gruppo possono aderire ad altro gruppo esistente o confluire nel “gruppo misto” che viene costituito ipso facto con il primo distacco. 4. Onde consentire ai gruppi consiliari la regolare funzione ad essi demandata, vengono fornite strutture ed attrezzature di supporto, tenendo conto delle esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei medesimi, compatibilmente con i mezzi a disposizione. 5. Gli elenchi delle Deliberazioni di Giunta vengono comunicate ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione http://www.comuniecitta.it/risorse/statuti/pontinia.pdf

Nessun commento: