venerdì 15 marzo 2013
Pontinia statuto composizione gruppi consiliari
Art. 23 - GRUPPI CONSILIARI
1. Appartengono allo stesso gruppo consiliare i componenti eletti nella stessa lista;
2. Un solo Consigliere può anche comporre un gruppo, purché unico rappresentante
di una lista che ha ottenuto un solo seggio.
3. I Consiglieri che dichiarano di non voler più appartenere al proprio gruppo
possono aderire ad altro gruppo esistente o confluire nel “gruppo misto” che viene
costituito ipso facto con il primo distacco.
4. Onde consentire ai gruppi consiliari la regolare funzione ad essi demandata,
vengono fornite strutture ed attrezzature di supporto, tenendo conto delle
esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei medesimi,
compatibilmente con i mezzi a disposizione.
5. Gli elenchi delle Deliberazioni di Giunta vengono comunicate ai Capigruppo
Consiliari contestualmente all’affissione http://www.comuniecitta.it/risorse/statuti/pontinia.pdf
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