giovedì 21 marzo 2013

centrali a biomassa le ceneri derivanti dalla combustione

http://www.dirittoambiente.net/file/news_2875.pdf Diritto Ambiente Valentina Vattani
Secondo il DM del 5 febbraio 1998 le ceneri da combustione delle biomasse non essendo pericolosi possono trovare i seguenti impieghi:
a) con recupero in cementifici (vedere di seguito punto 13), industria dei laterizi, recuperi ambientali.
b) recupero con produzione di compost (vedere di seguito punto 16).
c) produzione di fertilizzanti (vedere di seguito punto 18).
Quindi potrebbe essere utilizzato per fertilizzanti ma in nessun punto si dice che ci sia la possibilità dello spandimento diretto nel terreno.
DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1998: Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 88 del 16 aprile 1998) (aggiornato con le modifiche apportate dal: D.M. 9 gennaio 2003; D.M. 27 luglio 2004 13. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O MATERIE ORGANICHE 13.2 Tipologia: ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere [030306] [030399] [100101] [100102]. 13.2.1 Provenienza: impianti di recupero energetico di biomasse, legno e fanghi di cartiera. 13.2.2 Caratteristiche del rifiuto: ceneri costituite principalmente da potassio, calcio, sodio e loro composti; PCDD in concentrazione non superiore a 2,5 ppb, PCB, PCT < 25 ppm. 13.2.3 Attività di recupero: a) produzione di conglomerati cementizi [R5]; b) cementifici [R5]; c) industria dei laterizi e dell’argilla espansa [R5]; d) formazione di rilevati e riutilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) con esclusione delle ceneri derivanti dalla combustione dei rifiuti di cui ai punti 9.5 e 9.6 del presente allegato [R5] [R10]. 13.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) conglomerati cementizi nelle forme usualmente prodotte; b) cemento nelle forme usualmente commercializzate c) laterizi e argilla espansa nelle forme usualmente commercializzate. 16.1 Tipologia: rifiuti compostabili per la produzione di composti di qualità costituiti da: n) ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 [100101] [100102] [100103]; 16.1.1 Provenienza: I rifiuti di cui al punto 16.1 devono derivare rispettivamente da: n) impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali.. 16.1.2 Caratteristiche del rifiuto: I rifiuti di cui al punto 16.1 devono avere rispettivamente le seguenti caratteristiche: n) le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2. 16.1.3 Attività di recupero: compostaggio attraverso un processo di trasformazione biologica aerobica delle matrici che evolve attraverso uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione ed unificazione della sostanza organica. Il processo deve essere condotto in modo da assicurare: - il controllo dei rapporti di miscelazione e delle caratteristiche chimico fisiche delle matrici organiche di partenza; - il controllo della temperatura di processo; - un apporto di ossigeno sufficiente a mantenere le condizioni aerobiche della massa. La durata del processo non deve essere inferiore a 90 giorni comprendenti una fase di bio-ossidazione accelerata durante la quale viene assicurato un apporto di ossigeno alla massa mediante rivoltamento e/o aerazione, seguito da una fase di maturazione in cumulo. La temperatura deve essere mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55°C. La fase di stoccaggio delle matrici e la fase di bio-ossidazione accelerata devono avvenire in ambiente confinato, ottenibile anche con coperture o paratie mobili, per il contenimento di polveri e di odori il cui controllo deve essere garantito tramite idonee misure e sistemi di abbattimento: tali disposizioni non sono obbligatorie per gli impianti che trattano unicamente le tipologie di cui alle lettere b) c) h) e l) del punto 16.1; tali impianti devono comunque assicurare il contenimento di polveri durante l’eventuale fase di triturazione. Le fasi di stoccaggio delle matrici, di bio-ossidazione accelerata, di post maturazione e di deposito del prodotto finito devono avvenire su superfici impermeabilizzate, dotate di sistemi di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo, da inviare a depurazione o da riutilizzare nel ciclo di compostaggio. Per gli impianti che trattano solo le tipologie di cui alle lettere c), h) e l) tali disposizioni non sono obbligatorie qualora abbiano una capacità annua di trattamento inferiore a 1000 t di rifiuti. 16.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: Composti con le caratteristiche indicate negli allegati alla legge 19 ottobre 1984 n. 748. 18.11 Tipologia: Ceneri di combustione di sansa esausta e da materiali organici vari di origine naturale [100101] [100102] [100103] 18.11.1 Provenienza: sansifici, impianti di incenerimento o pirolisi. 18.11.2 Caratteristiche del rifiuto: Ceneri in polvere o in granuli non contenenti sostanze pericolose. 18.11.3 Attività di recupero: Produzione di fertilizzanti conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748. 18.11.4 Caratteristiche delle materie prime e del prodotto ottenuto: Fertilizzante conforme alla L. 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l’utilizzo dei rifiuti di cui al punto 18.11.

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