martedì 12 febbraio 2013

Debutta oggi lo Sportello unico per l'edilizia per permesso costruire e Dia

Procedure più semplici per permesso di costruire e Dia, scaduto il tempo a disposizione dei Comuni per conformarsi alla Legge Sviluppo di Paola Mammarella 12/02/2013 - Via da oggi alle semplificazioni sul rilascio del permesso di costruire. Per ottenere il titolo abilitativo, il privato dovrà interfacciarsi solo con il Sue, Sportello unico per l’edilizia, che si sostituirà a tutte le amministrazioni precedentemente coinvolte, consentendo un risparmio in termini di tempo e adempimenti burocratici.Lo snellimento delle procedure è stato deciso dalla Legge Sviluppo 134/2012, che ha istituito lo Sportello unico per l’edilizia e introdotto semplificazioni per il rilascio del permesso di costruire e la presentazione della Dia, dando ai Comuni sei mesi di tempo dalla sua entrata in vigore per conformarsi ai nuovi adempimenti. Dato che la Legge Sviluppo è entrata in vigore il 12 agosto scorso, le nuove regole scattano da oggi. Sportello unico per l’edilizia Il Sue acquisisce, anche mediante conferenza di servizi, tutti gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ed è l’unico ufficio competente a comunicare con il cittadino per il rilascio dei titoli abilitativi. Nel caso in cui altri uffici ricevano documenti inerenti alla richiesta del titolo abilitativo, questi devono essere inoltrati al Sue. Permesso di costruire Tra i documenti che devono essere acquisiti direttamente o tramite Conferenza di Servizi rientrano gli atti per il rilascio del permesso di costruire come il parere della ASL e dei vigili del fuoco, le autorizzazioni e le certificazioni dell’ufficio tecnico regionale per le costruzioni in zone sismiche, l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle aree contigue alle zone militari, l’autorizzazione della circoscrizione doganale per le costruzioni in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, gli atti di assenso per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia (nel caso in cui gli interventi coinvolgano quell’area), il parere dell’autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici, gli assensi per le servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali e il nulla osta per le aree naturali protette. Non sarà più necessario allegare alle domande i documenti che sono già a disposizione dell’Amministrazione. Per questo motivo, dovranno essere acquisiti d’ufficio anche i dati catastali, per i quali non potranno essere richieste attestazioni o perizie sulla loro veridicità e autenticità. La semplificazione delle procedure coinvolge anche i casi in cui non si riesce a trovare un accordo sull’intervento da realizzare. Se entro i 60 giorni non sono intervenute tutte le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, il responsabile dello Sportello Unico indice la Conferenzadi Servizi alla quale possono non intervenire le amministrazioni che intendono esprimere parere positivo. La determinazione di conclusione del procedimento, adottata dalla Conferenza di Servizi, costituisce titolo per la realizzazione dell’intervento. Denuncia di inizio attività Le semplificazioni investono anche la Dia, Denuncia di inizio attività. Aumenta infatti la possibilità di autocertificare l’acquisizione di atti o pareri. Non si può ricorrere all’autocertificazione nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Allo stesso tempo, l’autocertificazione non può sostituire gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'amministrazione della giustizia e delle finanze, nonchè quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e quelli imposti dalla normativa comunitaria. Ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica, la Dia può essere presentata anche con raccomandata con avviso di ricevimento. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/02/normativa/debutta-oggi-lo-sportello-unico-per-l-edilizia_31723_15.html

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