venerdì 3 agosto 2012

novità accatastamento fabbricati rurali richiesta entro 30 settembre

Una nota per il riconoscimento degli edifici rurali In pubblicazione il decreto del Ministero dell’Economia che regola la presentazione delle domande di Paola Mammarella 03/08/2012 - Novità per il riconoscimento della ruralità degli immobili. È in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze previsto dalla Manovra Salva Italia per dettare le modalità con cui inserire negli atti catastali le informazioni sull’esistenza del requisito di ruralità. La nuova norma sostituisce il DM 14 settembre 2011, che aveva spiegato come presentare le domande di riconoscimento (leggi tuttohttp://www.edilportale.com/news/2011/09/normativa/riconoscimento-edifici-rurali-come-fare-domanda_24044_15.html ). Secondo il nuovo DM, per iscrivere negli atti del Catasto la sussistenza del requisito di ruralità si apporrà un’annotazione specifica. Il DM, con gli allegati A, B e C fornisce inoltre i modelli con cui presentare le domande e le autocertificazioni necessarie per il riconoscimento della ruralità. Dovranno inoltrare domanda le unità immobiliari censite al Catasto edilizio urbano, a eccezione di quelle già accertate nella categoria D/10. Per quanto riguarda le autocertificazioni, bisogna indicare che l’immobile possiede i requisiti dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda. Nel caso di unità immobiliari che perdono il requisito di ruralità e necessitano di un nuovo classa mento, permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione. Negli altri casi, per l’iscrizione o la cancellazione delle annotazioni sulla ruralità, il soggetto interessato deve presentare la richiesta all’Agenzia del Territorio entro 30 giorni dall’acquisizione o dalla perdita dei requisiti. La presentazione della domanda per la richiesta della ruralità, così come l’eventuale mancato riconoscimento, vengono annotati negli atti del Catasto relativi all’unità immobiliare interessata. Ricordiamo che il riconoscimento della ruralità serve ad evitare il pagamento dell’Ici riferita al 2011. La situazione cambia dal 2012, perché l’Imu, che ha sostituito l’ici, si applica anche agli immobili rurali. Gli immobili rurali continuano comunque ad usufruire di alcune agevolazioni. Quelli destinati ad abitazione principale pagano l’aliquota agevolata al 4 per mille. Gli edifici strumentali all’attività agricola sono tassati con un’aliquota al 2 per mille, mentre sono esenti quelli situati nei Comuni montani. (riproduzione riservata)

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