venerdì 6 luglio 2012

fotovoltaico su immobili quando va fatta variazione catastale, rendita e ruralità

Fotovoltaico su immobili, tutte le info per l’accatastamento L’Agenzia del Territorio spiega come determinare la rendita e ottenere il riconoscimento della ruralità di Paola Mammarella 06/07/2012 - Come e quando accatastare gli immobili che ospitano impianti fotovoltaici. Lo spiega l’Agenzia del Territorio con la nota 31892/2012. Per quanto riguarda i criteri per l’attribuzione della categoria e della rendita catastale, l’Agenzia ricorda che, come già indicato nella Risoluzione 3/2008, gli immobili ospitanti centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria D/1 – opifici. I pannelli devono inoltre essere inclusi nella determinazione della rendita catastale perché è grazie a loro che l’immobile acquisisce il carattere di centrale elettrica. Al contrario, non è importante che gli impianti siano amovibili o posizionabili in un altro luogo. Sono infatti considerati immobili tutte le parti che concorrono all’autonomia funzionale e reddituale. Per l’obbligo di accatastamento e determinazione della rendita di un impianto fotovoltaico, non è quindi fondamentale l’amovibilità, quanto la capacità di produrre un reddito. A prescindere dal metodo con cui impianto e immobile sono uniti, per determinare la rendita catastale dell’immobile che ospita l’impianto fotovoltaico l’Agenzia del Territorio indaga sulla loro effettiva correlazione. L’Agenzia ha inoltre chiarito che non sussistel’obbligo di accatastamento per le installazioni fotovoltaiche integrate o realizzate sulle aree di pertinenza di immobili censiti al catasto edilizio urbano, che in questo caso vengono considerate pertinenze degli immobili e non unità immobiliari autonome. Se l’impianto fotovoltaico fa aumentare il valore capitale dell’immobile dal 15% in su, è necessario presentare una dichiarazione per la variazione e rideterminazione della rendita catastale. Se per necessità civilistiche l’impianto e il fabbricato devono essere individuati separatamente, prima si fraziona il fabbricato individuando i subalterni, poi, quando la realizzazione dell’impianto è ultimata, si presenta domanda di variazione nella categoria catastale D/1 o D/10 se è possibile ottenere il riconoscimento della ruralità. In generale, spiega il Territorio, non hanno autonomia catastale e costituiscono pertinenza delle unità immobiliari le porzioni di immobili che ospitano gli impianti di modesta entità, destinati ai consumi domestici. Non c’è inoltre l’obbligo di dichiarazione per gli impianti che presentano almeno una di queste caratteristiche: potenza nominale fino a 3 kw, potenza nominale complessiva fino a tre volte il numero delle unità immobiliari. Vale la stessa agevolazione per gli impianti al suolo di volume inferiore a 150 metri cubi. Per stabilire la ruralità degli immobili che ospitano impianti fotovoltaici, è necessario infine assimilare la produzione di energia all’attivitàagricola. Per il riconoscimento di questa correlazione,è importante che, dopo i primi 200 kw prodotti, l’energia derivi da impianti integrati. Allo stesso tempo, il volume d’affari derivante dalla produzione agricola deve essere maggiore di quello ottenuto grazie al fotovoltaico. Infine, entro il limite di 1Mw, per ogni 10 kw prodotti dopo i primi 200 kw, si deve possedere un ettaro di terra destinato ad attività agricola. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2012/07/normativa/fotovoltaico-su-immobili-tutte-le-info-per-l-accatastamento_28451_15.html

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