venerdì 6 luglio 2012

cambiano detrazioni Irpef 36% ristrutturazioni 55% riqualificazione energetica con decreto sviluppo

Le detrazioni introdotte dal 'decreto sviluppo' Cosa cambia per il 36% e per il 55% Con il "Decreto Sviluppo" approvato nei giorni scorsi cambiano le detrazioni del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e quelle del 55% per il bonus efficienza energetica. Se il 36% diventa più vantaggioso, per il bonus energia non vale la stessa cosa ma invece che scadere a dicembre 2012 viene prorogato fino al 30 giugno 2013. Il sito del Sole24Ore offre una sintesi chiara: 36%: La detrazione Irpef del 36% (disciplinata dall'articolo 16-bis del Tuir) sale al 50% e l'importo massimo delle spese passa da 48mila a 96mila euro. La nuova detrazione Irpef del 50% - appricabile dall'entrata in vigore del decreto sviluppo fino al 30 giugno 2013 - si applica anche alle spese per la realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico, compresi gli impianti a fonti rinnovabili e anche se non vengono fatte opere edilizie; i lavori devono però essere in linea con la normativa vigente e il proprietario deve acquisire idonea documentazione. 55%: Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef/Ires del 55% per il risparmio energetico prosegue con le regole precedenti senza modifiche, sia per i lavori agevolati, sia per i tetti di spesa. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 la detrazione Irpef/Ires del 55% viene ridotta al 50%, con una modifica che si riflette anche sull'importo massimo delle spese agevolate. Dal 1° luglio 2013: Per le spese sostenute dal 1° luglio 2013 in poi resta solo la detrazione Irpef del 36% (così come disciplinata dall'articolo 16-bis del Tuir e con tetto massimo di 48mila euro) che, oltre alle spese per le ristrutturazioni edilizie si estende anche agli interventi per il risparmio energetico. Procedura per la detrazione: Per poter beneficiare della detrazione del 36% e del 55% (e ora anche del 50%), le spese devono essere pagate con bonifico "tracciabile", da cui risultino: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L'assenza di questi elementi preclude l'accesso alla detrazione. L'obbligo di indicare in modo distinto il costo della manodopera nelle fatture per il 36% e il 55% è stato abolito dal 14 maggio 2011. L'obbligo di spedire la comunicazione al centro operativo delle Entrate di Pescara, richiesta per il 36% (ora del 50%), è stato abolito dal 14 maggio 2011. Niente di nuovo, invece, nella procedura per il 55%, ridotto a 50% dal 1° gennaio al 30 giugno 2013: la documentazione va inviata all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, variabile in base al tipo di intervento eseguito. Tra i documenti che il contribuente deve conservare c'è un'autocertificazione (sostitutiva dell'atto di notorietà) in cui sono indicati la data di inizio lavori e si attesta che gli interventi sono agevolabili anche se non necessitano di titolo abilitativo. Di fatto la dichiarazione va fatta solo per l'attività edilizia libera. Lavori in condominio: In caso di lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali, il singolo condòmino può beneficiare della detrazione anche se ha solo la certificazione dell'amministratore di condominio, con cui questi attesta: 1) di aver adempiuto tutti gli obblighi previsti per la detrazione; 2) di essere in possesso della documentazione originale; 3) la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. La documentazione originale indicata dal provvedimento direttore Entrate 2 novembre 2011 sarà conservata dall'amministratore. Nella dichiarazione dei redditi, i condòmini devono solo indicare il codice fiscale del condominio; i dati catastali sono riportati dall'amministratore nel quadro AC. Fonte: IlSole24Ore 5 luglio 2012

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