mercoledì 11 luglio 2012

Biomasse Pontinia alcuni motivi di dissenso e alternative

con riferimento alla pronuncia di verifica sull’applicabilità della procedura V.I.A. resa ai sensi dell’art. 32, parte II del D.Lgs. 152/06 sul progetto di “centrale termoelettrica a biomasse della potenza di 20 Mw elettrici” comune di Pontinia – provincia di Latina – Località Mazzocchio- a seguito della richiesta inoltrata dalla Pontinia Rinnovabili srl, registro elenco progetti n. 221/2007, prot. Regione Lazio Dipartimento Territorio – Direzione regionale ambiente e cooperazione tra i popoli n. 204085 del 19 nov 2008, è errato e quindi nullo per i seguenti motivi: violazione di legge art. 7 DPR 12 aprile 1996 – difetto di motivazione, art. 3 l. 241/90 e ss mm – violazione del principio di precauzione – direttiva 27 giugno 1985 n. 85/337/CEE art. 3 come sostituito dall’art. 1 direttiva 97/11/Ce; eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti – travisamento – mancata partecipazione al procedimento amministrativo. Violazione di legge art. 94 Dlgs 152/06; - vedere sentenza Consiglio di Stato V 17 maggio 2005 n. 2460, sentenza TAR Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima) n. 2241/2008 del 24/11/08); - il quadri di riferimento ambientale (pag. 7/12) è inventato e di fantasia perché, oltre a quanto sopra segnalato e rappresentato in merito ai dati di progetto, si dichiara “sono stati inoltre considerati anche i dati di fondo relativi a 3 comuni della zona (Sonnino Scalo, Codarda e Fossanova)”… tali comuni, com’è noto, non esistono. la documentazione prodotta è inoltre carente di: - valutazione di impatto ambientale sommato all’esistenza delle cave considerati inoltre gli incidenti, le indagini e i procedimenti ancora in corso relativi a: - impianto di incenerimento di Colleferro; centrale a biomasse di Bando d’Argenta, dalla documentazione prodotta non risultano proposti sistemi da garantire che non accadano nell’impianto proposto simili incidenti, manipolazione di dati e controlli idonei da parte degli Enti. La documentazione prodotta non è sufficiente a certificare che le emissioni di nanoparticelle comunque emesse dalla combustione siano compatibili con la vita umana e con la produzione agricole. Le nano particelle sono quelle polveri, di misura inferiore a 10 micron, che lo studioso ha identificato come possibili responsabili delle malattie più gravi (tumori, malformazioni fetali, infezioni vie respiratorie, perdita della fertilità) del nostro secolo. Queste nanoparticelle, più piccole sono, più facilmente penetrano nelle cellule del nostro organismo, causando danni spesso irreparabili. Il problema è che queste polveri vengono prodotto ogni volta che c’è una combustione ad alta temperatura, proprio come nel caso delle centrali a biomasse. Proprio per questo, ha spiegato Montanari, è necessario riconoscere per legge la pericolosità delle nanoparticelle (inferiori a Pm 2,5 fino a Pm 0,01) come lui e diversi studiosi da tutta Europa stanno chiedendo alla Commissione ed al Parlamento Europeo. In alcun modo viene esaminata nella documentazione di progetto i dati negativi sulla popolazione come risultante da. “gli inceneritori per biomasse producono ed emettono diossine ed altri tossici” Medicina democratica, luglio-dicembre 1998 Mara L., Cardiroli M, “la natura non usa fonti fossili, né combustioni” The Ecologist, settembre 2006, n. 5 pag. 101 Tamino G., nonché l’intero capitolo sulle biomasse nel libro “il girone delle polveri sottili, viaggio nel mondo delle nanoparticelle tra inquinamento, patologie e interessi finanziari” Stefano Montanari presentato mercoledì scorso a Roma alla libreria Feltrinelli. Mancano le certificazioni di progetto e la dimostrazione che la produzione e le emissioni di 1. Polveri 2. Ossidi di azoto 3. Monossido di carbonio 4. Anidride solforosa 5. Acido cloridrico 6. Carbonio organico 7. DIOSSINE e FURANI rientrino nei parametri di legge e di dose tollerabile come fissato da Dose tollerabile per l’U.E. (Pers. di 80 Kg) 160 pg/giorno Dose tollerabile per l’EPA (Pers. di 80 Kg) 0,48 pg/giorno Con riferimento all’articolo 216 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, la documentazione di progetto è mancante del censimento delle abitazioni presenti nella zona e delle azioni di tutela proposte. Da ultimo essendo mancante dalla documentazione presentata la situazione sanitaria della popolazione di Pontinia con particolare riferimento ai dati scientifici pubblici sulle malattie dell’apparato respiratorio e dei tumori, con la percentuale più alta nella popolazione femminile nel comune di Pontinia e nella popolazione maschile nel distretto di Latina (che comprende appunto Latina, Pontinia e Sermoneta), come suggerito, giustamente, in sede di conferenza di servizi da parte del rappresentante dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina, dottor Amilcare Ruta di inserire apposite riduzioni precauzionali degli effetti sulla popolazione che non possono che essere nel diminuire la potenziale dell’impianto, non può certo esprimersi alcun parere favorevole. Ipotesi alternative Considerata la normativa vigente (comunità europea, italiana, regione Lazio), i piani e gli strumenti di pianificazione territoriale, energetico, sanitario (a livello comunitario, nazionale, regione Lazio, provincia di Latina e comune di Pontinia), considerate le caratteristiche del territorio, ivi compresi gli aspetti sanitari ed ambientali, agricoli e progetti simili oggi esistenti, volendo soddisfare, come è obbligo delle Istituzioni e degli Enti di controllo e di tutela agire in conformità di legge si ritiene: l’obbligo di autorizzare solo centrali elettriche ed impianti che riducano le emissioni esistenti, in sostituzione di altri impianti; l’obbligo di autorizzare solo centrali elettriche ed energetiche che adottino le migliori tecnologie esistenti, che garantiscano un saldo delle emissioni negativo, quali impianti fotovoltaici, solari, solare termodinamico; qualora venga autorizzato un impianto a biomasse con dimostrazione del mancato danno agli impianti già esistenti nella zona di produzione di gas medicale e di tutte le altre produzioni, ivi compresa la compatibilità delle emissioni con l’eventuale centrale a turbogas. Qualora venga autorizzato un impianto a biomasse la dimostrazione della compatibilità delle emissioni con l’agricoltura esistente e con il campionamento di nanoparticelle; qualora vada a sostituire impianti esistenti aventi maggiore impatto ambientale una centrale a biomasse con colture dedicate e non con colture esistenti, in quanto in questo caso, ci sarebbe aumento delle emissioni di anidride carbonica; qualora venga alimentata da biomassa con colture dedicate aventi una necessità di irrigazione compatibile con la disponibilità del territorio, considerata la carenza di acqua, la necessità di turnazione degli impianti di irrigazione. Altrimenti si andrebbe ad aggravare la situazione agricola esistente. Nel caso poi tali colture dedicate potranno essere irrigate solo con l’impianto di irrigazione esistente senza gravare sulle falde sotterranee a rischio e con l’eventuale approvvigionamento che aggraverebbe i fenomeni geologici già in atto. Qualora vada a sostituire impianti aventi maggiori emissioni in atmosfera, la possibilità di installare (qualora gli studi di cui sopra ne confermino la compatibilità) di una centrale a biomasse della potenza massima pari a 0,99 MW anziché 22 MW;

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