giovedì 3 maggio 2012

Lazio pubblicato regolamento bioedilizia energetico ambientale edifici

Lazio, certificazione di sostenibilità degli edifici al via Pubblicato il regolamento attuativo della legge regionale sulla bioedilizia di Rossella Calabrese 03/05/2012 - È stato finalmente adottato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale, il Regolamento sulla sostenibilità energetico-ambientale degli edifici http://www.edilportale.com/normativa/regolamento/2012/125/regione-lazio-regolamento-regionale-concernente-sistema-per-la-certificazione-di-sostenibilit%C3%A0-energetico-ambientale_12258.html, previsto dalla LR 6/2008 http://www.edilportale.com/normativa/legge-regionale/2008/6/regione-lazio-disposizioni-regionali-in-materia-di-architettura-sostenibile-e-di-bioedilizia_10541.html sulla bioedilizia. La certificazione della sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia è volontaria, ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al Dlgs 192/2005 e si applica a tutte le categorie di edifici, ed esclusione di box, cantine, autorimesse, depositi. L’applicazione del protocollo regionale e l’acquisizione del certificato è obbligatoria per immobili di proprietà della Regione. Il certificato di sostenibilità ambientale è rilasciato dai soggetti abilitati, cioè: a) tecnici dipendenti di enti ed organismi pubblici; b) professionisti liberi o associati, tecnici dipendenti di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria), abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti e iscritti al relativo ordine o collegio professionale. Possono iscriversi all’elenco regionale dei certificatori energetici, previa abilitazione mediante apposito corso di formazione, i soggetti in possesso di laurea in Ingegneria, Architettura, Scienze agrarie, Scienze forestali, laurea specialistica in Scienze ambientali, Chimica, Fisica, Scienze dell’universo, e i soggetti in possesso di diploma di perito agrario, agrotecnico o agrotecnico laureato, perito industriale o perito industriale laureato, geometra. Possono iscriversi all’elenco regionale anche i certificatori di altri Paesi UE o di altre Regioni o Province autonome, previa verifica da parte dell’Organismo regionale di accreditamento del possesso di adeguate competenze. Questi ultimi due gruppi di soggetti possono svolgere l’attività di certificazione limitatamente ad edifici già esistenti e, per mantenere l’accreditamento come certificatori, devono partecipare ogni anno ad un corso di aggiornamento autorizzato dalla Regione. Il certificato può essere rilasciato anche da soggetti o organismi comunitari o internazionali accreditati, che utilizzino sistemi di valutazione che, per il contenuto e l’importanza dei criteri in cui essi sono articolati, possano essere assimilati al protocollo regionale. I criteri per verificare la conformità dei diversi sistemi di valutazione utilizzati rispetto ai requisiti richiesti dal protocollo regionale saranno fissato dalla Giunta regionale. I Comuni potranno prevedere la riduzione degli oneri concessori dovuti per il rilascio del permesso di costruire, nonchè ottenere incrementi della volumetria utile. Vengono anche disciplinate le modalità per ottenere gli incentivi economici della Regione. L’articolo 7 del Regolamento disciplina la procedura per il rilascio del certificato, mentre l’articolo 8 illustra i criteri per la determinazione del livello di sostenibilità ambientale e la classificazione di un edificio. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2012/05/risparmio-energetico/lazio-certificazione-di-sostenibilit%C3%A0-degli-edifici-al-via_27298_27.html

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