sabato 11 febbraio 2012

Pontinia e l'agibilità degli edifici pubblici

In questi giorni si parla di agibilità (o della mancanza della stessa) degli edifici pubblici di Pontinia che è disciplinata dagli art. 24, 25, 26 del testo unico in materia edilizia DPR 6 giugno 2001 n. 380 che sostituisce e riforma la precedente normativa. A Pontinia dal 1983 la costruzione dei fabbricati è soggetto alla normativa antisismica. L'agibilità (o la mancanza della stessa) può essere formale e/o sostanziale. Ci sono fabbricati costruiti in data anteriore al 1983 con il certificato di agibilità senza il rispetto della normativa sismica e fabbricati costruiti dopo con tutti gli accorgimenti sismici e senza il certificato di agibilità. Inoltre dopo il terremoto de L'Aquila si attuano per la costruzione di edifici ulteriori e approfondite indagini geologiche che magari altri fabbricati agibili e costruiti in base alla precedente normativa sismica non hanno. Quindi il certificato di agibilità di per sé non significa nulla come la triste esperienza de L'Aquila ci ha insegnato. Idem per il rispetto della normativa antincendio cambiata tra l'altro il 6 ottobre 2011. Sempre in materia di idoneità statica delle costruzioni e di rispondenza alla normativa antisismica è stata anche approvata la normativa di attenzione agli edifici e attività strategiche. Tornando al dibattito oggi in corso con scambio di accuse e richiesta di scuse tra i protagonisti sull'agibilità e sull'uso in particolare del Teatro e del museo finora si tratta solo di documenti, di adempimenti da effettuare mentre viene ribadito l'idoneità statica delle strutture relative. Tutto a posto? Probabilmente sì. E' ovvio che la verifica, in base alla normativa di legge, avrebbe un costo notevole e probabilmente inutile non essendoci sintomi, segnali, indizi di cedimento, assestamento, crepe almeno a nostra conoscenza.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239)

Art. 24 (L) - Certificato di agibilità
1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità
1. Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di cui all’articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Art. 26 (L) - Dichiarazione di inagibilità
1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

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