venerdì 28 ottobre 2011

Pontinia, la delibera sul piano casa

Delibera di consiglio comunale di Pontinia n. 67 del 20 ottobre 2011 avente per oggetto "Ambiti di applicazione della legge regionale n. 21/2009 e s.m.: determinazioni."

Si dà atto che rientra il Consigliere Mantova Massimo Vincenzo, pertanto i consiglieri presenti sono 15.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la Legge Regionale del 11-08-2009 n. 21 e s.m. (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) prevede, all’art. 2, che i Comuni, entro il termine del 31-01-2012 possono individuare, con Deliberazione di Consiglio Comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali limitare o escludere l’applicabilità della stessa Legge Regionale 21/09;
Ritenuto che nel territorio comunale non siano rinvenibili, oltre a quanto già individuato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, ambiti o immobili di particolare qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico per i quali limitare o escludere l’applicabilità della citata Legge Regionale n. 21/09 e s. m.;
Visto il PRG approvato con D.G.R. n. 783/2000;
Vista la Legge Regionale n. 21/009 e s.m.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Udita la discussione in aula tra i consiglieri, come da verbale di registrazione, è emerso un emendamento alla proposta di delibera come di seguito si riporta:
“Di stabilire ai sensi dell’art. 3 comma 10 della L.R. 10/2011 che qualora gli interventi di ampliamento degli edifici afferiscano alla prima casa, si applicherà la riduzione del 30% del contributo dovuto in riferimento agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria”;
Messo ai voti l’emendamento proposto, viene approvato all’unanimità dei 15 consiglieri presenti -
consiglieri assenti : 2 (Boschetto Stefano Maria, Belli Giuseppe Silvio);
Procedutosi a votazione della proposta di delibera, così come emendata, viene approvata con :
Consiglieri favorevoli: unanimità
Consiglieri contrari: //
Astenuti: //
Consiglieri presenti: 15
Consiglieri assenti: 2 (Boschetto Stefano Maria, Belli Giuseppe Silvio)
All’esito della votazione
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO che non sono rinvenibili, oltre a quanto già individuato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, ambiti o immobili di particolare qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico per i quali limitare o escludere l’applicabilità della citata Legge Regionale n. 21/09 e s. m. ;
2. DI STABILIRE pertanto che la Legge Regionale n. 21/009 e s. m. è applicabile sull’intero territorio comunale nei limiti, alle condizioni, con le prescrizioni e con le modalità previste dalla medesima Legge Regionale n. 21/09 e s.m.
3. DI STABILIRE ai sensi dell’art. 3 comma 10 della L.R. 10/2011 che qualora gli interventi di ampliamento degli edifici afferiscano alla prima casa, si applicherà la riduzione del 30% del contributo dovuto in riferimento agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
In prosieguo si procede a votazione per la dichiarazione di immediata esecutività dell’atto:
Consiglieri presenti:15
Consiglieri assenti: 2 (Boschetto Stefano Maria, Belli Giuseppe Silvio)
Voti favorevoli: unanimità
Voti contrari:///
All’esito della votazione l’atto viene dichiarato immediatamente esecutivo.

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