giovedì 29 ottobre 2009

le norme sul Lago di Paola - Sabaudia

Si osserva:
1) Il divieto di navigazione a motore non risulta confermato nell’art. 6 della legge regionale del Lazio del 6 luglio 1998, n. 24 per il semplice motivo che il divieto di navigazione a motore sul lago di Paola è stato imposto un anno dopo, nel P.T.P. (Piano territoriale paesistico) n. 13, con D.G.R. 30 luglio 1999, n. 4484;
2) l’art. 6 della legge regionale 06 luglio 1998 non si riferisce a divieto di navigazione a motore ma é riferito esclusivamente alla “protezione delle coste dei laghi“ e riguarda quindi solo la terraferma e non la superficie acquea, è noto che sulla terraferma non si può navigare a motore;
3) il divieto della navigazione a motore sul lago di Paola non solo non è mai stato abrogato dalla legge regionale 06 luglio 1998, n. 24 ma neppure tale divieto o la sua abrogazione poteva trovare accoglienza in quella legge visto che proprio all’art. 20 della stessa l.r. n. 24/1998 era previsto che dalla Giunta regionale si sarebbero dovute successivamente emanare le norme tecniche di attuazione contenute nei singoli P.T.P.; si ripete, la Giunta regionale ha emanato le norme tecniche di attuazione del P.T.P. n. 13 l’anno successivo, cioè il 30 luglio 1999 con D.G.R. n. 4484;
4) il Parco Nazionale del Circeo non è competente a determinare alcuna potenza dei motori per la navigazione, cosi come anche la navigazione stessa, atteso che sul lago di Paola il divieto della navigazione a motore è imposto dall’art. 28 del P.T.P. n. 13 emanato con D.G.R. del 30 luglio 1999, n. 4484; lo stesso Parco è sottoposto all’osservanza del divieto di navigazione a motore;
5) l’art. 11, comma 3 della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991 (non la n. 594/1991) non prevede il divieto della navigazione a motore nel lago di Paola, ma un più generale divieto per “le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat”. Quindi il Parco può prevedere anche il divieto di navigazione a motore con il suo Regolamento del Parco, approvato dal Ministro dell’Ambiente, previo parere degli enti locali interessati, ma, visto che il divieto di navigazione a motore è stato già imposto dall’art. 28 del P.T.P. n. 13 emanato nell’anno 1999, il Parco deve osservarlo e richiamarlo nel suo regolamento, non imporlo ex novo.
6) L’art. 19 della legge n. 394/1991 si riferisce alla gestione delle aree marine protette e non ai laghi.
Si ricorda:
- Che le Regioni e le Province autonome, nell’esercizio delle competenze loro delegate dallo Stato con il D.P.R. 616/1977 e con il d.lgs 112/1998, hanno facoltà di adottare norme di tutela ambientale più elevate di quelle emanate dallo Stato (o dai Parchi nazionali), vedi: CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2009, n. 225; CORTE COSTITUZIONALE - 23 gennaio 2009 (ud. 14 gennaio 2009), sentenza n. 12.
- Che neppure lo Stato può intervenire sulla competenza amministrativa in materia ambientale e paesistica che ha delegato alle Regioni e che quindi non spettano più allo stesso Stato. Si raffigurerebbero atti di nessuna «efficacia legislativa». La Corte Costituzionale è competente a riconoscere il conflitto di attribuzioni tra gli Organi dichiarando l’inefficacia legislativa delle norme che invadono la competenza regionale per violazione degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione – sia in relazione al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), che al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché del principio di leale collaborazione. Per analogia: Sentenza Corte Costituzionale n. 90/2006.
Considerazioni:
1) il tribunale superiore delle acque pubbliche nella sua ordinanza del 10 agosto 1999 stranamente richiama le stesse errate osservazioni e motivazioni di Cusani, come riportate dalla stampa locale nei primissimi giorni del mese di giugno 1999.
2) La confusione che si è voluta creare nasce dalla nota n. 78525 del 02 febbraio 2004 della Direzione Urbanistica regionale, a firma dell’arch. Iacovone, che consente la navigabilità a motore. Cerchiamo anzitutto di fare un po’ d’ordine. La nota di Iacovone si riferisce ai laghi artificiali del Salto e del Turano in provincia di Rieti ricadenti nel PTP n. 6, mentre il lago di Paola ricade nel PTP n. 13 nel quale, all’art. 28, è specificatamente vietata la navigazione a motore. E’ ovvio che ogni singolo P.T.P. riporti norme diverse per le pertinenti e diverse situazioni dei territori.
3) L’articolo 6 della legge regionale 24/1998 richiamata dal tribunale superiore delle acque pubbliche, e pur sempre riferito alla terraferma, al comma 6, richiama “che sono consentite opere destinate a piccoli attracchi ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 e s.m.i., nelle quali aree la classificazione per zona prevista dai Ptp o dal PTPR e la normativa espressamente lo vieti”. La normativa in vigore vieta la navigazione a motore e l’ancoraggio e gli attracchi, costituiscono sempre una fase della navigazione. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2009 (Ud. 06/05/2009), Sentenza n. 23972. E’ consentita la installazione di piccoli pontili in legno allo scopo d’interfacciare la sponda, frastagliata, al lago. Per la pesca, non l’attracco.
4) I considerata del tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il Parco sembrano anticipare una sentenza, mentre in effetti il reclamo presentato al tribunale dal Parco si limitava alla mancata notificazione del ricorso promosso dal Comune di Sabaudia.
5) Il Comune e la Provincia non hanno competenza sulla navigazione a motore sul lago di Paola.
6) La legge è chiara, barche sequestrate a chi sarà sorpreso a navigare a motore.
7) Per evitare l’erosione e lo sgrottamento delle sponde del canale di Paola provocato dalla forza cinetica del mare che, soprattutto nelle libecciate, dirompe dritto nel canale, si deve ricostruire all’altezza di Saporetti il “ponte della memoria” completo delle sue paratoie, come era prima di essere distrutto per farvi passare le barche. Per lo stesso motivo di protezione delle sponde dall’erosione devono essere ripristinate le paratoie sul “ponte rosso”, anch’esse demolite per consentire il passaggio delle barche.
8) Non c’è “paralisi turistica” se per il lago viene adottato il rilancio delle forme di uso consentite, anche sportive come p.e. la canoa, la vela, la pesca, e un efficace marketing che lo sappia proporre al turismo nazionale e internazionale. La conservazione ambientale è un’attrazione turistica. Tutti possono costruire un bel porto, nessuno può ricostruire lo scenario, la flora e la fauna.

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