sabato 13 settembre 2008

sentenze elettrodotti ed elettrosmog

http://www.ambientediritto.it/Giurisprudenza/Elettrosmog_salute.htm
Giurisprudenza
Elettrosmog - Salute

Si veda anche: inquinamento - salute

Elettrodotti
Inquinamento elettromagnetico, interesse primario della salute prevalente sugli altri interessi - limiti di esposizione...
Impianti di radiotrasmissione - V.I.A. - concessione - autorizzazione - regolamenti - controlli - rimozione - esproriazioni...
Immissioni - cabine elettriche - fasce di rispetto - distanze - getto pericoloso di cose...
Malattie professionali
Telefonia cellulare
Varchi elettromagnetici
Legittimazione processuale - comitati - giurisdizione...
Questioni di legittimità Costituzionale - dichiarazione di incostituzionalità
legittimità comitati
Legittimazione processuale - comitati ^
Controversia concernente l'inibizione delle immissioni di onde elettromagnetiche - giurisdizione del G.O.. Una controversia concernente l'inibizione delle immissioni di onde elettromagnetiche derivanti da un elettrodotto ritenute nocive per la salute ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a) della legge 21 luglio 2000, n. 205 rientra nella giurisdizione del G.O. non rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tribunale di Como 22 gennaio 2002
Comitato - legittimazione processuale - criterio del collegamento al territorio - individuale legittimazione al gravame da parte dei singoli aderenti al comitato. La giurisprudenza (cfr. Consiglio Stato Sez. V 18 novembre 1997 n. 1325, T.A.R. Lazio Sez. I 4 dicembre 1997 n. 2041) afferma che un comitato cittadino non è legittimato ad impugnare una concessione edilizia ove questi non dimostri un legittimante collegamento stabile con il territorio, dato che, di per sé, la sua posizione non si presenta differenziata e qualificata rispetto a quella propria della generalità dei cittadini. La legittimazione giurisdizionale, invero, presuppone la specificazione, con riferimento alla situazione concreta e fattuale, del come, perché ed in quale misura il provvedimento impugnato si rifletta negativamente sulla posizione sostanziale dell’istante, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale. Pertanto, sono legittimati ad impugnare i provvedimenti urbanistico-edilizi quei soggetti che vantino un interesse personale, diretto ed attuale all'annullamento dell'atto - perché proprietari dei fondi confinanti o, più in generale, secondo l'indirizzo che ormai prevale, - per essere titolari di diritti reali su immobili situati nella zona interessata dalla costruzione assentita, o anche per il solo fatto di trovarsi con la zona stessa in una situazione di stabile collegamento o di essere insediati abitativamente in essa - che lamentano una lesione dei valori urbanistici, intesi in senso ampio, garantiti dalle previsioni urbanistiche relative alla zona. Il confinante è, quindi, legittimato a far valere il proprio interesse qualificato al mantenimento del rispetto della disciplina urbanistica propria della zona (cfr. TAR Brescia n. 29 del 22.1.1998). Risulta evidente, l'interesse del privato proprietario a che le aree prossime a quella di sua proprietà ricevano una determinata sistemazione urbanistica, è configurabile come interesse legittimo tutelabile mediante il ricorso contro il piano regolatore (generale o particolareggiato), nonché eventualmente, contro le concessioni edilizie (cfr. Consiglio Stato sez. IV, 7 febbraio 1990 n. 66). Alla stregua di tali principi, il Collegio reputa che, nella presente fattispecie, risulti comprovata la sussistenza della posizione legittimante al gravame in capo al ricorrente Comitato, atteso che questo è costituito da soggetti abitanti nei fabbricati circostanti il terreno ove è stato allocata, in forza dell’impugnata concessione edilizia, la stazione radio. I soggetti che costituiscono il Comitato risultano, dunque, forniti di una propria individuale legittimazione al gravame, di guisa che la proposizione del ricorso da parte del Comitato non è, di per sé sola, capace di far venir meno la legittimazione. TAR Lombardia, Sez. Brescia, 21 agosto 2001, n. 712

legittimità costituzionale
Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 - incostituzionale. E' costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443). Corte Costituzionale 1 ottobre 2003 Sentenza n. 303 (vedi: sentenza per esteso)

Vedi anche: Il ricorso alla Corte Costituzionale contro il Decreto Legislativo n. 198/2002. La mozione della Regione Lombardia e lo stato delle impugnazioni innanzi alla Suprema Corte.
Questione di legittimità costituzionale del Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 - artt. 3, 117 terzo comma e 118 primo comma della Carta Costituzionale - la ragionevolezza delle scelte legislative - provvedimenti dirigenziali che negano la proroga dell’autorizzazione provvisoria per lo stazionamento temporaneo di un carrello porta antenna su terreno a agricolo. E' sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo e secondo comma, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, in relazione agli artt. 3, 117, terzo comma e 118, primo comma della Costituzione, sulla legittimità o meno, previa delibazione della domanda incidentale di sospensiva, dei provvedimenti dirigenziali indicati in epigrafe con i quali il Comune di Ostuni ha sia negato la proroga dell’efficacia dell’autorizzazione provvisoria rilasciata (il 25 novembre 1999) per lo stazionamento temporaneo (per mesi sei) di un carrello porta antenna su terreno a agricolo, alla via dei Colli, sottoposto a vincolo paesaggistico e ubicato entro la fascia di territorio posta a valle della linea dei cigli collinari (nell’ambito della quale sussiste il divieto di localizzazione di stazioni radio base per telefonia cellulare previsto dall’art. 3 del regolamento comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni approvato con delibera del C.C. di Ostuni n. 3/2001, e in forza delle norme di salvaguardia derivanti dalla variante al P.R.G. di Ostuni adottata con delibera del C.C. di Ostuni n. 2/2001), sia rigettata l’istanza di autorizzazione in sanatoria presentata dalla società ricorrente relativamente alla stessa stazione radio base per telefonia cellulare di via dei Colli. I provvedimenti impugnati si fondano, oltre che all’allegato contrasto con la disciplina fissata dagli strumenti urbanistici e dal regolamento organizzativo del sistema di teleradiocomunicazioni adottati dal Comune di Ostuni, anche sul disposto dell’art. 10 secondo comma della Legge Regionale 8 marzo 2002 n. 5, che vieta - espressamente - la localizzazione degli impianti di telecomunicazioni in aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n. 490/1999. Tali disposizioni di legge suscitano al Collegio seri dubbi circa la loro conformità agli artt. 3, 117 terzo comma e 118 primo comma della Carta Costituzionale. L’installazione sul territorio delle stazioni radio base per telefonia cellulare investe, necessariamente, profili ascrivibili ad una pluralità di materie (tutela dell’ambiente, ordinamento della comunicazione, tutela della salute e governo del territorio), di cui le ultime tre rientrano, indubbiamente, tra quelle in relazione alle quali - per espressa volontà del costituente - deve potersi esplicare la potestà legislativa concorrente delle Regioni. E, in particolare, il menzionato art. 3 del Decreto Legislativo 4 settembre 2002 n. 198 disciplina - esaustivamente - l’aspetto attinente all’inserimento urbanistico delle stazioni radio base per telefonia cellulare sul territorio comunale. In tal modo, la norma appare porsi anche in contrasto con il generale precetto sancito dall’art. 3 della Costituzione, che impone la ragionevolezza delle scelte legislative. La sollevata questione di legittimità costituzionale, appare rilevante - già nella fase cautelare del presente giudizio - in quanto, da in lato, in base alla delibazione sommaria tipica della trattazione dell’incidente di sospensione, solo i motivi di gravame incentrati sulla violazione dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 198/2002 si appalesano come condivisibili e, dall’altro, l’accoglimento dell’istanza cautelare (in applicazione di tali disposizioni normative che sembrano eliminare, con riferimento all’installazione degli impianti di telefonia mobile, ogni tutela dell’assetto del territorio) sarebbe suscettibile di provocare l’immediato sacrificio di interessi pubblici e privati di primario rilievo costituzionale, la cui preservazioni si ritiene prevalente rispetto al periculum in mora allegato dalla Società ricorrente. TAR Puglia-Lecce, Sez. I - Ordinanza 10 gennaio 2003 n. 38 (vedi: Ordinanza per esteso)

spostamento o interramento linea elettrica
Elettrodotto - immissioni che pur rispettosa dei limiti, si riveli in concreto lesiva, anche solo potenzialmente del diritto alla salute - diritto costituzionale - la peculiarità del giudizio cautelare e la natura del pericolo - nesso eziologico - pericolo di lesione all’integrità psico-fisica - danno morale soggettivo - periculum in mora - disattivazione parziale degli impianti - messa in sicurezza delle linee elettriche - spostamento e/o interramento. Aderendo all’indirizzo espresso dalla prevalente giurisprudenza sull’analoga questione dei parametri stabiliti in tema di immissioni acustiche, che il rispetto di tali limiti normativi, anche per il loro carattere pubblicistico, non implica una presunzione assoluta di liceità delle immissioni, ben potendo sussistere una situazione che, pur rispettosa dei limiti, si riveli in concreto lesiva, anche solo potenzialmente del diritto alla salute (il principio è stato affermato anche dalla sentenza Cass. 27/7/2000 n. 9893 riguardante un caso di inquinamento elettromagnetico). Tale impostazione appare la più coerente con la necessità di dare piena tutela al diritto costituzionale anche in ambiti, qual è quello in esame, nei quali le conoscenze scientifiche non sono ancora giunte a risultati certi e definitivi. La peculiarità del giudizio cautelare e la natura del pericolo invocato consentono di superare le esitazioni che potrebbero sorgere in tema di accertamento del nesso di causalità che nel caso concreto non si manifesta certamente con fatti violenti o repentini, dai quali si possa evincere in maniera evidente il nesso eziologico; viceversa, si tratta di un processo lento e occulto, che allo stato può essere ricondotto alla sua causa solo attraverso gli studi statistici. Va inoltre chiarito che ai fini della tutela invocata il diritto costituzionale alla salute va inteso nel senso più ampio (come interpretato fin dalla sentenza Cass. sez. un. 6/10/1979 n. 5172), comprensivo del diritto a vivere in un contesto ambientale salubre, che va tutelato anche in via preventiva, ossia in presenza di un mero pericolo di lesione: la tutela, per essere effettiva, non può infatti essere subordinata all’insorgenza di uno stato di malattia. Oltre al pericolo di lesione all’integrità psico-fisica, e indipendentemente dallo stesso, sussistono concreti elementi - allo stato desumibili dall’omogeneità dei sintomi riferiti in occasione delle visite medico-legali effettuate su alcuni dei ricorrenti e risultanti anche da alcuni certificati medici prodotti in causa, che giustificavano il riconoscimento di un verosimile danno morale soggettivo consistente nel turbamento psichico determinato dalla preoccupazione per il rischio, con le conseguenti limitazioni del normale svolgimento della vita, danno riconosciuto da un recente indirizzo giurisprudenziale anche in ipotesi compromissione dell’ambiente (vedasi Cass. sez. un. Civ. 21/12/2002 n. 2515; Cass. 11/1/2001 n. 329; Cass. 26/2/1998 n. 2127; Appello di Milano 10/1/1997 in Foro It. Rep. 1997, voce Responsabilità Civile). Va ravvisato anche il periculum in mora, in ragione della natura dei beni dei quali si chiede la tutela, in suscettibili di integrale riparazione in caso di lesioni e della evidente gravità, attualità ed imminenza del pericolo. Il ricorso merita pertanto accoglimento, non ritenendosi di accedere all’ulteriore richiesta istruttoria di c.t.u. finalizzata ad individuare le modalità ed i termini per la messa in sicurezza delle linee elettriche, atteso che tale individuazione può essere effettuata autonomamente dalle resistenti, disponendo queste di mezzi tecnici e delle professionalità necessarie a tal fine. (In specie il giudice ha in accoglimento del ricorso, ordinato alle società resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di mettere a sicurezza le linee elettriche indicate in ricorso entro il termine perentorio di dodici mesi, tramite lo spostamento e/o interramento delle stesse in modo che all’interno delle abitazioni dei ricorrenti non sia superato il limite 0,4 microtesla ai valori di carico nominale; e ordinato alle resistenti, per quanto di rispettiva competenza, per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori, di disattivare parzialmente gli impianti in modo che all’interno delle abitazioni dei ricorrenti non sia superato il limite di 0,4 microtesla ai valori di carico nominale). Tribunale di Venezia - Ordinanza 14 aprile 2003 n. 214 (vedi: ordinanza per esteso)

gli elettrodotti e il danno temuto
Il meccanismo eziologico tra l'esposizione a campi elettrici ed effetti cronici (a lungo termine) per la salute umana - "attentato" al mantenimento e conservazione dell'attuale stato di salute dei ricorrenti ex art. 700 c.p.c., - lesione del diritto sancito dall'art. 32 Cost. - il risarcimento in termini monetari - la salute quale bene primario ed assoluto dell'individuo. Seppur non ancora certo sul piano scientifico, il meccanismo eziologico tra l'esposizione a campi elettrici ed effetti cronici (a lungo termine) per la salute umana, appare comunque evidente che i valori riscontrati in concreto espongono i proprietari delle abitazioni ad una determinata e specifica situazione di rischio (come indirettamente confermato dall'indagine epidemiologica della Dr.ssa Taioli), che comporta un qualificato e (ragionevolmente) rilevante grado di probabilità di contrarre una patologia grave, comunque significativamente superiore a quella di chi si trovi invece, a vivere in luoghi dove i livelli di campo elettrico siano inferiori a 0,3 microtesla. Tale maggior rischio costituisce quindi, già di per sé, una sorta di "attentato" al mantenimento e conservazione dell'attuale stato di salute dei ricorrenti ex art. 700 c.p.c., come tale lesivo del diritto sancito dall'art. 32 Cost. La particolarità di tale bene il cui risarcimento in termini monetari, una volta che sia stato compromesso in modo significativo, appare comunque inadeguato ed insufficiente a ripristinarlo nel suo stato originario implica la necessità, ove possibile, di anticipare la soglia della tutela, minimizzando alla fonte, l'impatto che ogni iniziativa industriale ha sulla salute umana dei soggetti che vivono nelle immediate vicinanze (vd. Cass. 9893/2000). Dal momento che le immissioni risultano in concreto pericolose per la salute, essendo in grado di alterarla, devono qualificarsi come intollerabili. Dall'essere la salute un bene primario ed assoluto dell'individuo consegue la sua non compromettibilità in vista della tutela di beni ed interessi di livello inferiore, quali la produzione. Tribunale di Como 22 gennaio 2002
Elettrodotti - tutela della salute - legittimità dell’ordine di interramento o innalzamento di un elettrodotto - calcolo del rischio elettrosmog provocato da un elettrodotto - articolo 844 C.C. - esistenza e concretezza del “rischio” - definizione del “rischio” - differenza tra “rischio” e “certezza” - il danno, sotto forma di “rischio” - principio di "precauzione"- la protezione apprestata dall’ordinamento - diritto alla salute - tutela del risarcimento del danno e tutela preventiva. Per "rischio" deve intendersi, sempre secondo l’accezione universalmente accettata, la possibilità del verificarsi di un evento a vario titolo pregiudiziale (possibilità che può essere più o meno intesa, purché esistente: ad esempio si può assicurare un immobile, purché non venuto meno, contro rischi che per essere assolutamente remoti non cessano per ciò di essere tali), va affermato in linea generale (e salvo, ovviamente, le verifiche che qui in motivazione seguiranno in ordine alla sussistenza di tutti gli altri necessari presupposti) che può trovare tutela nell’ambito dell’art. 844 C.C., anche la fattispecie, come quella in esame (rischio elettrosmog provocato da un elettrodotto), in cui si verte non tanto di lesione già in atto all’attualità, quanto di rischio - purché esistente e, si vedrà poi qui di seguito, e oltre una certa soglia - che determinati fattori (i campi E.L.F.) siano produttivi, già oggi, di concreto pericolo che, domani, si verifichi, o meglio si estrinsechi perfezionandosi, una lesione. Traducendo tutto quanto sopra in termini soggettivi, può dirsi allora che il soggetto protetto dall’articolo 844 C.C. ha diritto di essere esente non solo da propagazioni immediatamente - avvertibilmente dannose, ma anche da propagazioni "rischiose", e ciò sia sotto il profilo del diritto soggettivo della persone e sia del diritto soggettivo dominicale (il fondo gravato da un tale rischio è oggettivamente e indebitamente menomato per causa imputabile non al suo proprietario, ma al vicino). Occorre tuttavia verificare se "il rischio" sia esistente e concreto. Premettendo che anche nei casi di conclamata pregnanza di determinati fattori rispetto a gravi patologie umane (in particolare, neo-plastiche, con inquadramento secondo i criteri, più volte menzionati in atti, dello I.A.R.C., in classe 1), sempre e comunque di "rischio", e mai di certezza, si tratta (per esempio, è noto ed esperienza comune di ognuno che vi sono accaniti fumatori che pervengono ad anche tardissima età e decedono poi per tutt’altre cause che tumori polmonari, cos’ come essi vengono contratti anche da individui assolutamente esenti da sempre dal vizio del fumo), in linea generale, così come con riferimento alla specifica fattispecie qui in esame, può formularsi il seguente paradigma graduale: a) il rischio non esiste in assoluto, è puramente immaginario e psicologico: pur essendosi comunque una "lesione" (seppur non al "soma", ma alla "psiche") non può esservi tutela; b) il rischio esiste, ma resta nettamente al di sotto di una ragionevole soglia, con valori che eventualmente accomunano una determinata fattispecie con una serie in definitive di altre (ad esempio, non vi è porzione della superficie terrestre che sia esente dal rischio della caduta di aeromobili): anche in tal caso non troverebbe giustificazione la tutela ex art. 744 c.c.; c) il rischio esiste, e supera una soglia la cui "ragionevolezza", trattandosi tra l’altro, come nel caso in esame, appunto di immissioni non organoletticamente avvertibili, deve essere determinata scientificamente (C.T.U. Dr. Berzino). In tale ultima ipotesi, deve concludersi che il danno, sotto forma di rischio, è già in atto, ed allora esso va pervenuto - risarcito (risarcimento in forma specifica), anche se si tratta, come del resto sempre nel caso di "rischio", di un’ipotesi, per così dire, "ambulatoria", nel senso che non si sa quando e chi l’evento materialmente lesivo colpirà (ma invece si sa che quanto esso colpirà sarà giuridicamente "troppo tardi", nel senso che un evento lesivo che si poteva prevenire si è invece già verificato, il che costituisce di per sé una rottura dell’ordine giuridico, il quale è improntato al privilegio - come si evince dalla normativa nei più svariati settori - verso la prevenzione, e in subordine la riduzione del danno rispetto al suo risarcimento per equivalente monetario, "ultima thule" tra i vari rimedi giuridici). Conoscere la causa significa prevedere l’effetto, prepararsi al suo evento, sottrarsi all’accadimento imprevisto, ridurre il timore, placare l’angoscia in un sapere che sa di sé del corso immutabile delle cose" - U. Galimberti, "Psiche e teche"; "è indispensabile acquisire la scienza delle cause prime: infatti diciamo di conoscere una cosa quanto riteniamo di conoscere la causa prima" - Aristotele, "metafisica", libro I. Esclusa a priori la sussumibilità della fattispecie in esame nell’ipotesi di cui qui sopra sub a) (neppure le due parti resistenti, in nessun atto, hanno financo soltanto ipotizzato trattasi di ossessioni psicopatologiche dei ricorrenti, occorre invece, qui e ora, optare tra le altre due possibilità, quella sub b) (rischio esistente ma sotto la soglia) ovvero quella sub c) (rischio oltre la soglia), anche, (ma non solo e soprattutto non meccanicamente, trattandosi di categoria concettuale che vige nell’ambito di normative pubblicistiche, i cui destinatari, più che i "cives", appaiono essere le Pubbliche Autorità), alla luce del noto principio (del resto non coincidente ma contiguo con il concetto di "cautela" sotto ogni profilo considerato) di "precauzione". In termini generali, può dirsi che la protezione apprestata dall’ordinamento al titolare di un diritto si estrinseca prima nel vietare agli altri consociati di tenere comportamenti che contraddicano il diritto e poi nel sanzionare gi effetti lesivi della condotta illecita, obbligando il responsabile al risarcimento del danno. Con specifico riferimento al diritto alla salute, sarebbe contraddittorio affermare che esso non tollera interferenze esterne che mettano in discussione l’integrità a ammettere che alla persona sia data la sola tutela del risarcimento del danno e non anche quella preventiva". Soltanto un accertamento e un’indicazione tecnico-scientifica, infatti, poteva dar conto delle possibili variabili in ordine al rimedio - risarcimento rispetto all’illecito civile come sopra accertato, rispetto a cui, per esempio, una risposta totalmente negativa ovvero contemplante come unica opzione concretamente praticabile lo smantellamento delle intere linee di elettrodotti con conseguente definitiva interruzione dell’importante asse di approvvigionamento e distribuzione elettrica avrebbe potuto risultare pregnante ai fini di cui al predetto 2° comma dell’art. 844 c.c.. Rilevato che, anche in tal caso nessuna parte in causa ha posto in discussione le risultanze dell’elaborato peritale, anzi, esplicitamente valutato come attendibile, va dato atto che pure al secondo quesito il CTU ha dato, sempre previa e sulla base di vigorose e argomentate considerazioni scientifiche, precisa risposta: quanto al carico indotto dall’elettrodotto Cislago-Sondrio da 220 KV. L’unica soluzione al secondo quesito della CTU, sia considerato il carico massimo dell’elettrodotto, sia prendendo in considerazione il valore medio, consiste nell’interramento in cavo del tratto compreso tra i tralicci 293 e 296, con un costo complessivo dell’intervento quantificabile in 4368 milioni di lire e, quanto al carico indotto invece dall’altro elettrodotto Cucciago-Noverate, da 132 KV. "Se invece si ritiene necessario che l’intera abitazione sia soggetta a valori di induzione inferiore a 0,4 microtesla, è necessario innalzare di 10 m. l’intero tratto di linea compreso tra il traliccio 14 e il traliccio 18 e adottare per i conduttori la configurazione ST, con costo dell’intervento stimabile in circa 625 milioni di lire". Tribunale di Como Ordinanza 30 novembre 2001. (vedi: sentenza per esteso)
Inquinamento elettromagnetico - servitù di elettrodotto - pericolo di danno per la salute - il giudice ordinario può inibire alla pubblica amministrazione l'esecuzione di provvedimenti dalla cui attuazione derivi danno per la salute - Il giudice ordinario può inibire alla pubblica amministrazione l'esecuzione di provvedimenti dalla cui attuazione derivi danno per la salute e che, peraltro, secondo la comune esperienza, il valore di un immobile subisce un decremento in una situazione in cui al suo godimento viene ad accompagnarsi l'esposizione ad una situazione di pericolo. Il diritto alla salute, posto a base della domanda, è infatti un diritto fondamentale dell'individuo, che l'art. 32 Cost. protegge direttamente (Corte cost. 26 luglio 1979 n. 88; 14 luglio 1986 n. 184; 18 dicembre 1987 n. 559; 27 ottobre 1988 n. 992; 2 giugno 1990 n. 307; 18 aprile 1996 n. 118). La Corte costituzionale, nella sentenza 22 giugno 1990 n. 307, ha in particolare considerato che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali in ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili. Da ciò è conseguita l'affermazione che la legge deve prevedere un equo ristoro del danno alla salute subito dal singolo in conseguenza dell'essersi dovuto sottoporre ad un trattamento obbligatorio. Se ne trae, logicamente, la conclusione, che siano da considerare prive di efficacia giuridica le determinazioni contenute nei provvedimenti della pubblica amministrazione, per la parte in cui possano risultare lesive della conservazione dello stato di salute, anche quando i provvedimenti adottati costituiscano in sé manifestazione di un potere ad altri fini previsto dalla legge (Sez. Un. 6 ottobre 1979 n. 5172). (Nella specie, è stata autorizzata la costruzione e messa in esercizio di una linea di trasmissione di energia elettrica avente tensione compresa tra i 220 e 350 Kw. e sono state dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, le opere occorrenti. Su tale base, essendo prevista l'imposizione di una servitù di elettrodotto, è stata autorizzata l'occupazione in via di urgenza dei terreni su cui dovranno essere realizzate le opere che costituiscono l'elettrodotto. L'attore, temendo che l'esercizio dell'elettrodotto, per la distanza tra la linea elettrica e la sua abitazione, dia luogo ad un'esposizione al campo elettromagnetico generato dal passaggio dell'energia, capace di creare pregiudizio per la sua salute, oltre che per la salute del suo nucleo familiare, ha proposto una domanda per far accertare che, alla distanza indicata, l'esposizione al campo elettromagnetico è fonte di pericolo per la salute. Ha chiesto che a tale accertamento facciano seguito provvedimenti del giudice, di inibitoria alla messa in esercizio dell'elettrodotto e di condanna al risarcimento del danno, per il pregiudizio che alla sua proprietà ha già arrecato la preventivata messa in esercizio dell'elettrodotto, in conseguenza del diminuito valore di godimento del bene conseguente al pericolo di danno per la salute cui potrebbero essere esposte le persone che in concreto vi abitassero). Ciò significa, riferendosi al caso in esame, che il provvedimento di autorizzazione all'impianto e messa in esercizio della nuova linea elettrica ed il conseguente provvedimento di imposizione della servitù di elettrodotto, producono effetti ablativi in rapporto al diritto reale di proprietà, perché il proprietario, oltre a dover tollerare la presenza od il passaggio sul suo fondo degli impianti di cui consta l'elettrodotto, è impedito dall'eseguire sul fondo costruzioni od in genere dallo svolgere attività che possano determinare l'insorgere di situazioni di pericolo. Ciò non significa, per contro, che il provvedimento di autorizzazione all'impianto e messa in esercizio della linea elettrica ed il conseguente provvedimento di imposizione della servitù possano produrre l'effetto giuridico che, come risultato dalla prefigurata utilizzazione della linea per la trasmissione dell'energia alla potenza prevista, debba essere subito dalle persone che hanno diritto di godere dell'immobile un pregiudizio del loro stato di salute. Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2000, n. 9893. (vedi sentenza per esteso)
Servitù di elettrodotto - inquinamento elettromagnetico - la situazione di esposizione alla potenzialità del fattore inquinante - la tutela può essere preventiva e sostanziarsi in una inibitoria. Che la situazione di esposizione al fattore inquinante contenga in sé tale potenzialità costituisce anch'esso un tratto essenziale del fatto da accertare e la potenzialità, come in ogni caso in cui si tratta di stabilire se in futuro potrà determinarsi un evento come conseguenza di un fatto presente, deve essere accertata considerando se sia da considerare dimostrato un numero di casi in cui l'evento si è prodotto, sufficiente ad autorizzare, in un giudizio che fosse compiuto ad evento avvenuto, la conclusione che il fatto costituisce la causa dell'evento. La domanda proposta dall'attore non avrebbe potuto essere rigettata in base all'argomento che sino a quando l'elettrodotto non fosse entrato in funzione non poteva stabilirsi se avrebbe arrecato danno. Questo equivale a dire che il diritto alla salute deve prima essere esposto a compromissione e poi può trovare tutela, ma solo in forma repressiva, mediante condanna al risarcimento del danno, anche in forma specifica. Si è visto invece che la tutela può essere preventiva e sostanziarsi in una inibitoria. Perciò, il giudice di merito non avrebbe potuto rifiutarsi di accertare se il diritto alla salute di quanti si fossero trovati ad abitare sul fondo dell'attore sarebbe risultato esposto al pericolo di rimanere compromesso dall'esposizione ai campi elettromagnetici generati dall'elettrodotto, una volta che fosse entrato in funzione e per come ne era preventivato l'esercizio. Questo accertamento, naturalmente, avrebbe dovuto essere condotto valutando gli elementi di prova prodotti in giudizio dalla parte (artt. 115 e 116 cod. proc. civ.), salvo a far ricorso ad indagini tecniche, se il giudice l'avesse ritenuto necessario (art. 61 cod. proc. civ.). Il giudice di rinvio, si uniformerà al seguente principio di diritto: - 'La tutela giudiziaria del diritto alla salute in confronto della pubblica amministrazione può essere preventiva e dare luogo a pronunce inibitorie, se, prima ancora che l'opera pubblica sia messa in esercizio nei modi previsti, sia possibile accertare, considerando la situazione che si avrà una volta iniziato l'esercizio, che nella medesima situazione è insito un pericolo di compromissione per la salute di chi agisce in giudizio. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questo grado del giudizio. Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2000, n. 9893. (vedi sentenza per esteso)
Elettrodotto aereo - si configura come dolo del costruttore l’emissioni di onde elettromagnetiche idonee a ledere o ad infastidire persone. La Cassazione, ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 675 c.p. in quanto il costruttore di un elettrodotto aereo è a conoscenza del fatto che il passaggio della corrente elettrica ad altissima tensione nei conduttori provoca la formazione di onde elettromagnetiche nel campo di forza preesistente o autogenerato, con la conseguenza che l'elemento psichico, ancorché possa in concreto atteggiarsi come colpa dovuta all'erronea valutazione di circostanze di contorno, si configura normalmente come dolo. (Nella specie il p.m. aveva chiesto il sequestro preventivo di quattro conduttori di corrente elettrica ad alta tensione "in quanto cose pertinenti ai reati di cui agli art. 674 e 675 c.p.", sul presupposto che da quegli oggetti derivasse l'emissione di onde elettromagnetiche). Cassazione penale, sez. I, 14 ottobre 1999, n. 5626.

illogicità e scelte irrazionali
Elettrodotti - Ai fini della tutela del diritto alla salute dai campi elettromagnetici derivanti dagli elettrodotti ad alta tensione, il rispetto del D.P.C.M. 23 aprile 1992, che ha fissato normativamente i limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e le condizioni che devono essere rispettate per la costruzione di nuovi elettrodotti, è sufficiente ai fini della legittimità dell`atto autorizzativo che approva il tracciato dell`elettrodotto. Le scelte progettuali in ordine al tracciato di un elettrodotto costituiscono esplicazione di potestà tecnico-amministrativa discrezionale, non censurabile in sede di giudizio di legittimità se non per illogicità e manifesta irrazionalità delle scelte. In sede di autorizzazione di un elettrodotto, ai fini dell`approvazione del relativo progetto, l`Amministrazione ha l`obbligo di effettuare una specifica e dettagliata comparazione fra soluzioni alternative soltanto quando le stesse sono state suggerite dagli interessati, privati o enti pubblici, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa statale e regionale (nella specie, dall`art. 4 legge Regione Lombardia 16 agosto 1982, n. 52, che riconosce al Comune interessato una specifica garanzia di partecipazione al procedimento nei casi di interferenza delle linee ed impianti elettrici con altre opere pubbliche). Tar Lombardia, sez. III, 3 novembre 1994, n. 618, in Rass. giur. energia elettr. 1995, 954

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