sabato 21 ottobre 2017
attività RIR soggette alla direttiva Seveso: In quali casi le condotte sono da considerarsi come parte dello stabilimento?
La risposta al quesito è esattamente quanto affermavano i cittadini, nelle osservazioni contro la centrale a turbogas di Aprilia, che è stato negato in conferenza dei servizi. Invece il ministero conferma che avevano ragione i cittadini... http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rischio_industriale/quesito_n_2.pdfPresentazione/argomentazione della problematica: Il D.lgs. 105/2015 non
si applica, come previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), al
trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni
di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015 è
definito come “stabilimento”, “tutta l'area sottoposta al controllo di
un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno
di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni
o connesse…[omissis]”.
E’ definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h)
del D.lgs 105/2015, “un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento
e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono
prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze
pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture , le
condotte, …[omissis]….. necessari per il funzionamento di tale
impianto”.
Risposta: Il DLgs. 105/2015 si applica alle condotte per il trasporto di
sostanze pericolose che sono da considerare come facenti parte dello
stabilimento in quanto connesse funzionalmente agli impianti dello stesso
stabilimento e sottoposte al controllo del medesimo gestore.
Fermo restando quanto sopra, le condotte destinate al trasporto di
sostanze, in entrata o in uscita, al di fuori dello stabilimento, sono
considerate come parte dello stesso stabilimento fino al punto di allaccio
alla condotta esterna, univocamente individuato da sezionamenti, valvole
od altro.
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