mercoledì 12 luglio 2017

Lazio, approvata la legge per la rigenerazione urbana

http://maurobuschini.it/lazio-approvata-la-legge-la-rigenerazione-urbana/ Scaduto il primo giugno il piano casa, il Lazio si è dotato oggi di disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero edilizio. Ad approvarle, con 28 voti a favore e 18 i contrari, il Consiglio regionale del Lazio a partire da un’iniziativa presentata dall’assessore Michele Civita. L’esame in Aula si è concluso dopo una serie di sedute, iniziate lo scorso 12 giugno. Quella approvata questo pomeriggio è una normativa prevista dalla legge di stabilità regionale 2017 del dicembre scorso e che da marzo in poi è stata in gestazione nella sesta commissione consiliare presieduta da Enrico Panunzi. “Questa legge – ha ricordato Civita all’avvio dell’iter – ha l’obiettivo di superare le norme transitorie e derogatorie contenute nel piano casa con nuove disposizioni legislative ordinarie”.
È una rigenerazione urbana ampia quella varata oggi: è infatti concepita come un mezzo per migliorare la qualità della vita dei cittadini, comprende aspetti sociali, economici, urbanistici ed edilizi, anche con l’obiettivo di promuovere o rilanciare territori in situazioni di disagio o degrado socio-economico. Sono previste premialità con incremento di volumi o superfici (si arriva, in alcuni casi, fino al 40 per cento), ma pure delocalizzazioni e cambi di destinazione d’uso. Ai Comuni è affidato un ruolo centrale nella scelta e nella valutazione degli interventi. La legge disciplina i programmi di rigenerazione urbana, gli “ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio”, gli interventi per il miglioramento sismico e l’efficienza energetica, nonché i cosiddetti interventi diretti. Dettate anche norme per il “riordino funzionale” degli stabilimenti balneari, tanto marittimi che lacuali, nel rispetto della disciplina paesistica e ambientale.
Gli interventi di rigenerazione e recupero saranno consentiti nelle porzioni di territorio urbanizzate, su edifici realizzati legittimamente o sanati. Ma essi sono espressamente esclusi dalle zone con vincolo di inedificabilità assoluta e dalle aree protette, tranne nelle zone qualificate “paesaggio degli insediamenti urbani” dal Ptpr. È comunque fatto salvo quanto consentito dai piani di ciascuna area naturale e dalla legge regionale 29/1997 (le “Norme in materia di aree protette regionali”). Escluse le aree agricole, tranne che in alcune circostanze, legate alla presenza di insediamenti riconosciuti dal piano territoriale paesistico (Ptpr). Sono comunque applicabili, in zona agricola, le disposizioni sugli interventi diretti, che consentono incrementi fino al 20 per cento della volumetria o della superficie.
COSA PREVEDE LA LEGGE PER LA RIGENERAZIONE URBANA
Il primo tra gli strumenti di intervento delle “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” approvata oggi dal Consiglio regionale del Lazio è rappresentato dai “programmi di rigenerazione urbana”, che possono essere proposti ai Comuni da privati e da associazioni consortili di recupero urbano. La premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, per le opere pubbliche e per le cessioni di aree aggiuntive, arriva fino al 35 per cento della superficie lorda esistente (fino al 40 nel caso in cui la superficie esistente sia ridotta almeno del 10 per cento a favore della superficie permeabile). Nei programmi andrà indicata anche la quota almeno del 20 per cento di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale.
Ambiti territoriali “urbani” di riqualificazione e recupero edilizio potranno essere individuati dai Comuni per consentire interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica o di demolizione e ricostruzione, con una volumetria o una superficie lorda aggiuntiva al massimo del 30 per cento. Anche in questo caso sono possibili cambi di destinazione d’uso e delocalizzazioni. Come nei programmi di rigenerazione, sono previste premialità aggiuntive del 5 per cento se si farà ricorso a concorsi di progettazione. Le disposizioni sugli “ambiti” di riqualificazione e recupero edilizio non si applicano agli insediamenti urbani storici individuati come tali dal Ptpr.
Ci sono poi gli “interventi diretti”. Nel quadro delle finalità della legge saranno permesse  ristrutturazioni edilizie o demolizioni e ricostruzioni con un incremento fino al 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente (ad eccezione degli edifici produttivi: fino al 10 per cento della superficie coperta). La norma è estesa alle aree agricole e, a certe condizioni, alle strutture ricettive all’aria aperta. Gli interventi diretti non saranno consentiti negli insediamenti urbani storici. Cinema e centri culturali polifunzionali potranno godere di premialità fino al 20 per cento. All’interno di teatri, sale cinematografiche e centri culturali saranno consentiti cambi di destinazione d’uso fino al 30 per cento per aprire attività commerciali, artigianali e per servizi.
Un articolo a parte disciplina gli interventi per l’efficienza energetica e il miglioramento sismico: negli strumenti urbanistici generali vigenti potranno essere previsti, in questi casi, ampliamenti del 20 per cento della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 metri quadrati. Anche con un corpo edilizio separato, se possibile o se non si compromette “l’armonia estetica del fabbricato”. Nelle zone colpite dal terremoto gli ampliamenti potranno essere autorizzati anche in un altro lotto dello stesso comune, ma non in zona agricola. Altre disposizioni in materia di sisma sono state previste per la riformulazione degli strumenti urbanistici dei comuni del cratere. Misure per prevenzione e riduzione del rischio saranno affidate a un regolamento di Giunta.

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